Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Cessione quadro acquistato da casa d’aste

    Domanda

    Un commerciante ha acquistato un quadro (dipinto a mano) da una casa d’aste. Come va fatturata la successiva cessione da parte del commerciante?

    Risposta

    L’art. 40-bis, DL n. 41/95 dispone che per le cessioni di oggetti d’arte effettuate dalle case d’aste l’IVA è calcolata in base al regime del margine sulla “differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie ... L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione … al netto della commissione che l'organizzatore … riceve dal committente in virtù del contratto di mandato”. La successiva cessione del quadro, da parte del commerciante, dovrà essere effettuata in applicazione del regime del margine, adottando il metodo globale / ordinario a seconda che il quadro abbia un costo inferiore / superiore a € 516,46.

    Pubblicata il: 14-11-2016

    Oggetto

    Detrazione lavori di manutenzione immobili di interesse storico / artistico

    Domanda

    Entro il 2016 il proprietario di un immobile di interesse storico / artistico dovrĂ  sostenere una consistente spesa di manutenzione straordinaria. Si chiede se, oltre a beneficiare della specifica detrazione per la manutenzione degli immobili in regime vincolistico, potrĂ  beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50% in 10 anni.

    Risposta

    La cumulabilitĂ  delle agevolazioni in esame è “parzialmente” ammessa in quanto il contribuente può fruire di entrambe, ma la detrazione IRPEF del 19% prevista per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili in regime vincolistico va ridotta del 50%. L’art. 16-bis, comma 6, TUIR dispone, infatti, che la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio “è cumulabile con le agevolazioni giĂ  previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento”. Ciò è stato evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare 2.3.2016, n. 3/E (quesito 1.8). Da quanto sopra deriva quindi che la detrazione IRPEF del 50% spetta per le spese agevolabili ex art. 16-bis, TUIR fino all’importo massimo di € 96.000 mentre quella del 19% riservata agli immobili di interesse storico / artistico spetta: − sul 50% delle spese per le quali si usufruisce anche della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio; − sull’ammontare (senza riduzioni) delle spese per le quali non si usufruisce della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio (spese eccedenti il limite di € 96.000).

    Pubblicata il: 14-11-2016

    Oggetto

    Detrazione IRPEF 50% in caso di donazione dell’immobile

    Domanda

    Nel mese di ottobre 2016 una signora ha donato al proprio figlio un appartamento. Per tale immobile, a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria effettuato nel 2013, la madre sta beneficiando della detrazione IRPEF del 50%. La madre potrĂ  continuare ad indicare le restanti quote detraibili nel proprio mod. 730?

    Risposta

    L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che in caso di vendita dell’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E (quesito 1.6) ha precisato che l’applicazione del citato comma 8 va esteso, genericamente, a tutti i casi “di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili”. Nel caso di specie, quindi, la madre potrà continuare a fruire della detrazione soltanto se nell’atto di donazione è stata specificata detta volontà (accordo tra le parti di non trasferire anche le quote residue di detrazione). In mancanza di tale indicazione nell’atto di donazione, il diritto a fruire delle restanti quote di detrazione è “trasferito” al figlio.

    Pubblicata il: 14-11-2016

    Oggetto

    Certificazione corrispettivi commercio elettronico

    Domanda

    Un artigiano intende aprire un proprio sito Internet per proporre la vendita di alcuni prodotti (articoli in cuoio). La cessione va certificata con l’emissione di una fattura?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che il commercio effettuato tramite Internet si distingue in commercio elettronico: − diretto, dove tutte le fasi della transazione (ordine, pagamento, consegna) avvengono tramite Internet. Si pensi, ad esempio, alla vendita ed al relativo download da un sito Internet di software, filmati e musica; − indiretto, dove oggetto dell’operazione è un bene “fisico” che viene spedito all’acquirente. In tal caso l’operazione è assimilata alla c.d. “vendita per corrispondenza” con la conseguente applicazione della relativa disciplina. Considerato che l’artigiano utilizza Internet soltanto per raccogliere gli ordini e gestire i pagamenti (la merce viene poi spedita fisicamente all’acquirente), la fattispecie in esame rientra nel commercio elettronico indiretto. Conseguentemente va fatto riferimento a: − l’art. 22, comma 1, n. 1, DPR n. 633/72 ai sensi del quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, “per le cessioni di beni effettuate da commercianti … per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”; − l’art. 2, comma 1, lett. oo), DPR n. 696/96 ai sensi del quale non sono soggette all'obbligo di certificazione “le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni”. Nel caso di specie quindi l’artigiano è esonerato dall’obbligo di emettere fattura ai sensi del citato art. 22 ed è altresì esonerato dall’obbligo di certificazione del corrispettivo tramite scontrino / ricevuta fiscale ai sensi del citato art. 2. L’ammontare complessivo giornaliero incassato dalle vendite “on-line” dovrĂ  essere annotato nel registro dei corrispettivi.

    Pubblicata il: 14-11-2016

    Oggetto

    Assegnazione auto aziendale e addebito somma al dipendente

    Domanda

    In caso di assegnazione ad un dipendente di un’autovettura aziendale va quantificato il fringe benefit sulla base delle Tariffe ACI. In alternativa è possibile addebitare una somma di denaro al dipendente. Si chiede come va emessa la fattura e se la somma addebitata può coincidere con il fringe benefit.

    Risposta

    Come precisato dal MEF nella Risoluzione 20.2.2008, n. 6/DPF i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dietro corrispettivo sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ne deriva che, in tal caso, per il datore di lavoro, la relativa IVA a credito è interamente detraibile. Lo stesso Ministero nella citata Risoluzione n. 6/DPF ha evidenziato che, al fine di evitare “l’effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercato”, l’art 13, comma 3, lett. d), DPR n. 633/72 dispone che la “base imponibile [IVA] è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore”. Ciò detto, in base all’art. 14, comma 3, DPR n. 633/72 il valore normale va determinato con apposto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In attesa dell’emanazione di tale Decreto come previsto dall’art. 24, comma 6, Legge n. 88/2009 si assume quale valore normale il fringe benefit determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR “comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo”. Quindi, nel caso in cui, ad esempio, se per la messa a disposizione dell’autovettura aziendale in capo al dipendente emerge un fringe benefit pari a € 2.635,20, corrispondente a € 219,60 mensili ed è stato concordato l’addebito di una somma a quest’ultimo, il datore di lavoro emetterà allo stesso una fattura per un totale di € 219,60 (imponibile € 180 + IVA € 39,60).