Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 04-07-2023

    Oggetto

    Terreni edificabili e assegnazione agevolata beni ai soci

    Domanda

    Una srl esercente l’attività di costruzioni edili è proprietaria di un capannone utilizzato per l’esercizio dell’attività e di 2 terreni edificabili (non ancora oggetto di edificazione, iscritti nelle rimanenze finali d’esercizio). È possibile procedere con l’assegnazione agevolata ai soci soltanto di uno dei due terreni?

    Risposta

    L’assegnazione agevolata dei beni ai soci può avere ad oggetto:
    beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (ossia, immobili strumentali per natura, se non utilizzati direttamente nell’attività, immobili merce ed immobili “patrimonio”);
    beni mobili iscritti in Pubblici registri.
    Pertanto la stessa può interessare anche i terreni edificabili, se non utilizzati per l’esercizio dell’attività. Le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione.
    Nel caso di specie, la società:
    – non può usufruire dell’assegnazione agevolata con riferimento al capannone;
    può usufruire dell’assegnazione agevolata con riferimento ai due terreni edificabili.
    Va considerato che l’assegnazione non deve necessariamente riguardare entrambi i terreni edificabili potendo avere ad oggetto anche uno solo di essi.
    Dovendo rispettare il principio della par condicio tra i soci, il terreno può essere assegnato in comunione ovvero è possibile assegnare lo stesso ad uno solo dei soci, con corresponsione agli altri soci di una somma di denaro (che rappresenta una distribuzione di utili / restituzione di capitale).

    Pubblicata il: 04-07-2023

    Oggetto

    Detrazione figlio a carico diventato 21enne nel 2022

    Domanda

    A seguito delle nuove regole utilizzabili per la quantificazione delle detrazioni per i figli a carico, come va compilato il Prospetto del mod. REDDITI 2023 PF per un figlio nato il 9.7.2001, a carico dei due genitori al 50% ciascuno?

    Risposta

    A fini della compilazione del Prospetto “Familiari a carico” del mod. REDDITI 2023 PF va considerato quanto segue:
    – la “vecchia” disciplina è applicabile ai mesi di gennaio e febbraio 2022, ai quali è riservata la colonna 9 del Prospetto;
    – come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.2.2022, n. 4/E le detrazioni per figli a carico “competono dal mese in cui si sono verificate” le condizioni richieste e pertanto, nel caso di specie, per i mesi da luglio a dicembre 2022 per il figlio 21enne spettano le detrazioni per figli a carico con 21 anni o più, ai quali è riservata la colonna 10 del Prospetto.
    In particolare poiché il figlio è a carico dei genitori per tutto l’anno:
    – a colonna 5 “Mesi a carico” va indicato “12”;
    – a colonna 7 “%” ogni genitore indica “50%”;
    – a colonna 9 “N. mesi detrazione figli - gennaio febbraio” va indicato “2”;
    – a colonna 10 “N. mesi detrazione figli - da marzo 2022 se 21 anni o più” va riportato “6”.

    Pubblicata il: 06-06-2023

    Oggetto

    Sostituzione porta basculante garage motorizzata

    Domanda

    Nel 2022 una persona fisica ha sostituito la porta basculantemanuale” del garage (pertinenza dell’abitazione principale) con una nuova porta motorizzata. L’impresa esecutrice dei lavori ha emesso fattura con applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%. Per l’intera spesa sostenuta (nuova porta + motorizzazione) spetta la detrazione del 50%?

    Risposta

    In base all’art. 16-bis, TUIR la detrazione IRPEF del 50% spetta, tra l’altro, per le spese relative agli interventi di cui alle lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 (in particolare la lett. b riguarda le manutenzioni straordinarie). Come desumibile dalla “Guida Ristrutturazioni edilizie” (aggiornamento ottobre 2022) predisposta dall’Agenzia delle Entrate “sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso”.
    Con riferimento ai garages la detrazione spetta per le “riparazioni varie e sostituzioni di porte con caratteristiche diverse da quelle preesistenti”. Nel caso di specie, quindi, per l’intera spesa sostenuta al contribuente spetta la detrazione IRPEF del 50%, da ripartire in 10 rate.
    Il beneficio è subordinato al pagamento della fattura con bonifico bancario / postale “parlante” (all’atto dell’accredito la banca / Poste deve operare al prestatore la ritenuta d’acconto nella misura dell’8%).

    Pubblicata il: 06-06-2023

    Oggetto

    Credito IRAP 2022 ditta individuale e esonero dichiarazione

    Domanda

    Una ditta individuale presenta un credito IRAP 2021 richiesto in compensazione risultante dal modello IRAP 2022. Considerato che dal 2022 per tale soggetto l’IRAP non è più dovuta, con conseguente insussistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione, dove va indicato tale credito?

    Risposta

    Dal 2022, come stabilito dalla Finanziaria 2022, sono escluse dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali (ditte individuali / imprese familiari e aziende coniugali) e di lavoro autonomo. Alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29.7.2011, n. 79/E tali soggetti, non essendo più tenuti alla presentazione del mod. IRAP, devono riportare il credito IRAP 2021, richiesto in compensazione, nella Sezione II del quadro RX del modello REDDITI 2023 con l’indicazione del codice tributo3800” a campo 1 dei righi “Altre imposte”.

    Pubblicata il: 23-05-2023

    Oggetto

    Deducibilità oneri finanziari da cessione crediti d’imposta edilizi

    Domanda

    Una srl ha effettuato nel 2022 lavori sul proprio immobile strumentale per i quali poteva beneficiare della detrazione del 65%. La società ha ceduto il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un fornitore dei beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento. La differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione ed il valore contabile risultante dal bilancio è stata rilevata tra gli oneri finanziari. Tali oneri sono soggetti alle limitazioni di deducibilità di cui all’art. 96, TUIR (30% del ROL)?

    Risposta

    La cessione a terzi delle detrazioni connesse agli interventi edilizi in luogo dell’utilizzo diretto comporta, come evidenziato dall’OIC nella “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” del 3.8.2021, la rilevazione a Conto economico della differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione.
    In particolare, secondo l’OIC, il fatto che il credito tributario sia cedibile a terzi “fa propendere per una classificazione dell’onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa”, con conseguente iscrizione dello stesso:
    – nei proventi finanziari (voce C16d) se la differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione è positiva;
    – negli oneri finanziari (voce C17) se la differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione è negativa.
    Stante la qualificazione dei predetti componenti quali proventi / oneri finanziari ed il collegamento degli stessi ad un’operazione avente causa finanziaria e considerato il principio di derivazione rafforzata, in base al quale ai fini fiscali è recepita la rappresentazione del bilancio secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, gli stessi rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 96, TUIR.
    Nel caso di specie, pertanto, gli oneri finanziari sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nei limiti del 30% del ROLfiscale”.
    Specularmente, l’impresa acquirente il credito d’imposta potrà conteggiare il provento finanziario aumentando il plafond di interessi attivi per la deduzione degli interessi passivi.