Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 16-07-2024

    Oggetto

    Detrazione spese mediche (dentista) sostenute all’estero

    Domanda

    Nel 2023 una persona fisica ha sostenuto spese mediche per cure dentali all’estero per circa € 15.000. Al fine della detrazione nel quadro RP del modello REDDITI 2024 va rispettato un tetto massimo della spesa detraibile? Le spese devono essere state pagate con modalità tracciabili?

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie” disponibile sul proprio sito Internet, “le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia”. A tal fine va evidenziato che:
    non è previsto un massimale di spesa detraibile e trova applicazione la franchigia di € 129,11;
    – non sono detraibili le spese relative al trasferimento / soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute;
    – è possibile ripartire la detrazione in 4 quote annuali in presenza di spese superiori a € 15.493,71;
    – la spesa deve essere sostenuta utilizzando sistemi di pagamento “tracciabili”;
    – è necessaria adeguata documentazione comprovante la prestazione resa da cui emerga il professionista abilitato, la struttura sanitaria ovvero le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
    Nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione (in caso di documentazione in lingue diverse da inglese, francese, tedesco e spagnolo è richiesta una traduzione giurata). Non è richiesta la traduzione della documentazione presentata in lingua tedesca per i contribuenti residenti nella Provincia di Bolzano / in lingua francese per i contribuenti residenti in Valle d’Aosta / in lingua slovena per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia e appartenenti alla minoranza slovena.

    Pubblicata il: 16-07-2024

    Oggetto

    Detrazione acquisto parrucca

    Domanda

    Una persona fisica nel 2023 si è dovuta sottoporre ad un ciclo di chemioterapia. Al fine di sopperire alla perdita di capelli ha acquistato una parrucca (a tal fine la signora dispone di una specifica prescrizione medica). Quanto sostenuto può essere considerato come detraibile nel modello REDDITI 2024 in quanto equiparato alle spese mediche / sanitarie?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2010, n. 9/E, quanto sostenuto per l’acquisto di una parrucca rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% se la stessa è volta a sopperire ad un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta un supporto in una condizione di grave disagio della paziente. Inoltre, come chiarito dalla stessa Agenzia nella GuidaTutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie” disponibile sul proprio sito Internet, le spese in esame sono detraibili in presenza di una prescrizione del medico specialista e se la parrucca:
    non è su misura, deve essere immessa in commercio con la destinazione d’uso di “dispositivo medico” secondo i principi di cui al Regolamento UE n. 2017/745, quindi con marcatura CE;
    è su misura, non è obbligatoria la marcatura CE, ma è necessaria l’attestazione della conformità del prodotto al citato Regolamento UE n. 2017/745.
    Si rammenta che per usufruire della detrazione dei dispositivi medici non è necessario effettuare il pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili” ed è necessario essere in possesso:
    – della documentazione comprovante l’acquisto del dispositivo medico (documento commerciale / fattura) riportante il codice fiscale del contribuente;
    – della documentazione da cui si evince la marcatura CE / conformità del prodotto acquistato;
    – della certificazione medica / autocertificazione attestante il possesso di certificazione medica.

    Pubblicata il: 16-07-2024

    Oggetto

    Concordato preventivo biennale e variazione regime contabile

    Domanda

    Con riferimento al concordato preventivo biennale, la variazione del regime contabile adottato dal contribuente come incide sulla possibilità di aderire alla proposta? Si pensi alla seguente situazione: 2022 regime forfetario; 2023 contabilità semplificata; 2024 regime forfetario e 2025 contabilità semplificata.

    Risposta

    Nell’ambito della disciplina del concordato preventivo biennale non è prevista alcuna disposizione utile per verificare i riflessi della fattispecie in esame sull’accettazione della proposta concordataria.
    Tuttavia, va considerato che in data 20.6.2024 è stato approvato, in via preliminare, un Decreto contenente una serie di correttivi alla Riforma fiscale ed in particolare al CPB. Il Legislatore aggiunge una nuova causa di esclusione dal concordato, applicabile in caso di adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024. Non solo, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente aderisce al regime forfetario.
    Tenendo presente le predette novità di prossima emanazione, nel caso di specie, il contribuente essendo passato nel 2024 al regime forfetario è escluso dal CPB per il 2024-2025.

    Pubblicata il: 02-07-2024

    Oggetto

    Applicazione “Flat tax incrementale” ditta individuale con partita IVA aperta nel 2021 e inizio attività nel 2022

    Domanda

    Una ditta individuale in data 29.11.2021 ha aperto la partita IVA iscrivendosi il giorno stesso al Registro Imprese comeinattiva”. In data 11.1.2022 ha acquistato un’azienda iniziando ad effettuare operazioni attive. Non avendo maturato le 3 annualità richieste, può usufruire comunque della c.d. “Flat tax incrementaleper il 2023?

    Risposta

    La Finanziaria 2023 ha previsto, a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%, c.d. “Flat tax incrementale”. Si tratta di una “tassa piatta” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2023, n. 18/E, possono accedere al beneficio fiscale dellaFlat tax incrementale” anche i contribuenti per i quali sia possibile rilevare l’incremento reddituale rispetto almeno ad un periodo d’imposta nel triennio 2020 - 2022. Secondo
    l’Agenzia è necessario che l’attività d’impresa sia stata svolta per almeno un’intera annualità tra quelle di riferimento.
    Si rammenta, inoltre, che per l’Agenzia ha rilevanza la data di richiesta / attribuzione della partita IVA per determinare l’inizio dell’attività d’impresa.
    Ne consegue che, nel caso in esame, il contribuente, avendo aperto la partita IVA nel 2021 soddisfa il requisito della piena annualità relativamente all’attivià d’impresa esercitata nel 2022, potendo applicare la “Flat tax incrementale” per il 2023.

    Pubblicata il: 02-07-2024

    Oggetto

    Contribuente forfetario e deducibilità riscatto laurea

    Domanda

    Un architetto, in regime forfetario, iscritto a INARCASSA, nel 2023 ha pagato due rate del riscatto degli anni di laurea. Tali contributi sono deducibili, a rigo LM35 del modello REDDITI 2024, dal reddito 2023?

    Risposta

    Come disposto dalla Legge Finanziaria 2015 dal reddito determinato forfetariamente sono deducibilii contributi versati in ottemperanza a disposizioni di leggel’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
    I contributi in esame non essendo “obbligatori” non risultano deducibili dal reddito forfetario. Tuttavia, come specificato nella Risposta all’Interrogazione parlamentare 25.6.2020, n. 5-04241, “se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall’attività in regime forfetario, risulti
    titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, lo stesso potrebbe fruire della deduzione o della detrazione dell’onere sostenuto dall’imposta lorda”.