Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-07-2024

    Oggetto

    Accettazione proposta Concordato Preventivo Biennale e rilevanza delle plusvalenze rateizzate

    Domanda

    Una srl intende accettare la proposta di CPB per il 2024 - 2025 risultante dal quadro P. Nel 2023 la società ha conseguito una plusvalenza patrimoniale rateizzata in 5 quote nel modello REDDITI 2024.
    Il reddito 2023 è stato indicato a rigo P04 al netto della (prima) rata relativa al 2023. Al reddito concordato per il 2024 e il 2025 dovrà essere aggiunta la rispettiva quota (seconda e terza) della plusvalenza rateizzata nel 2023. È corretto tale comportamento?

    Risposta

    Come previsto dalle istruzioni del rigo P04Reddito rilevante ai fini del Concordato Preventivo Biennale” del mod. ISA 2024, con riferimento ai soggetti IRES, il reddito d’impresa rilevante ai fini del concordato è individuato in base all’art. 56, TUIR, senza considerare:
    – le plusvalenze di cui agli artt. 58, 86 e 87, TUIR;
    – le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR;
    – le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR;
    – i redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.
    Il Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via definitiva il 26.7.2024 preve che ai fini della determinazione del reddito d’impresa proposto non vanno considerate anche le perdite su crediti.  Ai sensi del comma 2 del citato art. 16, il saldo netto tra le plusvalenze / sopravvenienze
    attive, le minusvalenze / sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato per il 2024 - 2025.
    Di conseguenza, nel caso di specie, a rigo P04 va indicato il reddito d’impresa 2023 dichiarato nel quadro RF del modello REDDITI 2024, al netto della quota di plusvalenza rateizzata (1/5). Il reddito “accettato” per il 2024 - 2025 (indicato rispettivamente a rigo P06 e P07 del quadro P) andrà rettificato sommando l’importo della seconda e terza quota della plusvalenza rateizzata.

    Pubblicata il: 30-07-2024

    Oggetto

    Presentazione modello REDDITI 2024 per utilizzo credito IRPEF in compensazione e successiva adesione al Concordato Preventivo Biennale

    Domanda

    Un professionista ha presentato nei primi giorni di luglio il mod. REDDITI 2024 al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF 2023. Non avendo valutato la proposta di adesione al Concordato Preventivo Biennale per il 2024-2025 non ha compilato / inviato il quadro P del mod. ISA. È possibile, se ritiene di accettare la proposta, presentare entro il 31.10.2024 una dichiarazione “correttiva” con il quadro P?

    Risposta

    I soggetti ISA che intendono accettare la proposta di Concordato Preventivo Bienaale 2024-2025 formulata dall’Agenzia delle Entrate devono compilare ed inviare il quadro P, parte integrante del modello ISA, entro il 31.10.2024 (nuovo termine previsto nell’ambito del Decreto correttivo della Riforma fiscale).
    L’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 esclude l’applicazione della c.d. “remissione in bonis” al Concordato Preventivo Biennale. Come desumibile dalla Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 13/2024 “tenuto conto dell’estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità”.
    Nel caso di specie si ritiene possibile presentare entro il 31.10.2024 un modello REDDITI 2024 “correttivo nei termini” al fine di aderire al Concoirdato Preventivo Biennale, in quanto il comportamento tenuto dal contribuente non può essere equiparato ad un “ripensamento” (l’invio del modello REDDITI 2024 è collegato alla necessità di utilizzare il credito IRPEF 2023 in compensazione nel mod. F24 - situazione questa verificabile da parte dell’Agenzia).
    Scaduto il termine ordinario di presentazione del modello REDDITI 2024 (e quindi dall’1.11.2024) tale soluzione non troverà più applicazione considerato il venir meno della possibilità di presentare una dichiarazione “correttiva nei termini”. Si ritiene opportuno che l’Agenzia fornisca il proprio orientamento in merito alla fattispecie prospettata.

    Pubblicata il: 30-07-2024

    Oggetto

    Proposta Concordato Preventivo Biennale per contribuente forfetario 2023, ordinario 2024

    Domanda

    Un contribuente forfetario 2023 può richiedere la proposta di concordato per il 2024 essendo uscito dal 2024 da tale regime avendo superato il limite di € 85.000?

    Risposta

    L’art. 6, D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, la possibilità di accedere al CPB da parte dei contribuenti di minori dimensioni, ossia soggetti ISA e contribuenti forfetari.
    In base all’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 nei confronti dei contribuenti forfetari, per il 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
    Come disposto dall’art. 2, comma 1, DM 15.7.2024 (contenente la Metodologia relativa al concordato preventivo destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario) l’elaborazione della proposta di concordato è riservata ai contribuenti forfetari che, nel 2023, non hanno superato il limite di ricavi / compensi di cui all’art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015). In applicazione di tale ultima disposizione, il contribuente in esame non può richiedere la proposta di concordato per il 2024.

    Pubblicata il: 16-07-2024

    Oggetto

    Detrazione spese mediche (dentista) sostenute all’estero

    Domanda

    Nel 2023 una persona fisica ha sostenuto spese mediche per cure dentali all’estero per circa € 15.000. Al fine della detrazione nel quadro RP del modello REDDITI 2024 va rispettato un tetto massimo della spesa detraibile? Le spese devono essere state pagate con modalità tracciabili?

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie” disponibile sul proprio sito Internet, “le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia”. A tal fine va evidenziato che:
    non è previsto un massimale di spesa detraibile e trova applicazione la franchigia di € 129,11;
    – non sono detraibili le spese relative al trasferimento / soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute;
    – è possibile ripartire la detrazione in 4 quote annuali in presenza di spese superiori a € 15.493,71;
    – la spesa deve essere sostenuta utilizzando sistemi di pagamento “tracciabili”;
    – è necessaria adeguata documentazione comprovante la prestazione resa da cui emerga il professionista abilitato, la struttura sanitaria ovvero le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
    Nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione (in caso di documentazione in lingue diverse da inglese, francese, tedesco e spagnolo è richiesta una traduzione giurata). Non è richiesta la traduzione della documentazione presentata in lingua tedesca per i contribuenti residenti nella Provincia di Bolzano / in lingua francese per i contribuenti residenti in Valle d’Aosta / in lingua slovena per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia e appartenenti alla minoranza slovena.

    Pubblicata il: 16-07-2024

    Oggetto

    Detrazione acquisto parrucca

    Domanda

    Una persona fisica nel 2023 si è dovuta sottoporre ad un ciclo di chemioterapia. Al fine di sopperire alla perdita di capelli ha acquistato una parrucca (a tal fine la signora dispone di una specifica prescrizione medica). Quanto sostenuto può essere considerato come detraibile nel modello REDDITI 2024 in quanto equiparato alle spese mediche / sanitarie?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2010, n. 9/E, quanto sostenuto per l’acquisto di una parrucca rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% se la stessa è volta a sopperire ad un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta un supporto in una condizione di grave disagio della paziente. Inoltre, come chiarito dalla stessa Agenzia nella GuidaTutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie” disponibile sul proprio sito Internet, le spese in esame sono detraibili in presenza di una prescrizione del medico specialista e se la parrucca:
    non è su misura, deve essere immessa in commercio con la destinazione d’uso di “dispositivo medico” secondo i principi di cui al Regolamento UE n. 2017/745, quindi con marcatura CE;
    è su misura, non è obbligatoria la marcatura CE, ma è necessaria l’attestazione della conformità del prodotto al citato Regolamento UE n. 2017/745.
    Si rammenta che per usufruire della detrazione dei dispositivi medici non è necessario effettuare il pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili” ed è necessario essere in possesso:
    – della documentazione comprovante l’acquisto del dispositivo medico (documento commerciale / fattura) riportante il codice fiscale del contribuente;
    – della documentazione da cui si evince la marcatura CE / conformità del prodotto acquistato;
    – della certificazione medica / autocertificazione attestante il possesso di certificazione medica.