Confartigianato Como - Costruzioni
Informazioni per le imprese    Costruzioni - Impianti

GESTIONE RIFIUTI IN CANTIERE, FAQ

Prosegue la rassegna delle principali FAQ messe a disposizione dal nostro Sistema Nazionale. Gestione rifiuti in CANTIERE EDILE

QUESITO su “ROTTAMI FERROSI”

Un’impresa ritira un rifiuto ferroso (sia in seguito ad attività di sostituzione del materiale presso il cliente, sia in caso di consegna da parte del cliente), e può decidere se riutilizzarlo oppure smaltirlo. Nel caso in cui scelga di recuperarlo può deve procedere all’annotazione dell’operazione sul registro di carico scarico?

 

Risposta

La gestione dei rifiuti è soggetta alle prescrizioni previste dal d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente – “TUA”). Il TUA prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rifiuti finalizzati a garantirne la tracciabilità nell’ottica di una corretta gestione. In particolare, alcune categorie di soggetti sono obbligate alla tenuta di un registro di carico scarico, su cui annotare, entro le tempistiche normativamente previste, le operazioni concernenti i rifiuti (art. 190 TUA); il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario Rifiuti (c.d. FIR – art. 193 TUA, fatta salva l’eventuale applicazione delle semplificazioni per i trasporti di rifiuti propri) ed effettuato dai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 TUA); le operazioni di trattamento sono subordinate ad appositi titoli (artt. 216 e 208 TUA).

Con specifico riferimento al quesito posto, si osserva quanto segue.

1. La prima fattispecie descritta nel quesito riguarda l’ipotesi in cui l’impresa, dopo aver prodotto il rifiuto in seguito ad attività di sostituzione del materiale ferroso, lo trattiene e decide se riutilizzarlo oppure smaltirlo. In tal caso, può ritenersi che il rifiuto sia prodotto dalla stessa impresa che esegue gli interventi presso il cliente, nell’ambito dell’attività di sostituzione. In quanto “produttore del rifiuto”, l’impresa è soggetta agli obblighi e agli adempimenti previsti dal TUA. In primo luogo, essa parrebbe destinataria dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, su cui dovrà eseguire le annotazioni entro la tempistica prevista per Legge.

L’impresa, infatti, sembrerebbe rientrare tra le categorie obbligate ai sensi del combinato disposto degli articoli 190 (che prevede l’obbligo di tenuta del registro di c/s per gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184, comma 3, lettere c., d. e g. del TUA) e 184, comma 3, del TUA (che alle lettere c. e d. individua, rispettivamente, i rifiuti prodotti nell`ambito delle lavorazioni industriali e nell`ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dagli urbani). La produzione del rifiuto per effetto dell’attività di sostituzione di manufatti in ferro andrebbe annotata nel registro di c/s dall’impresa produttrice, in quanto attività di produzione di rifiuto.

Si segnala che il comma 8 dell’art. 190 del TUA prevede modalità alternative per l’ottemperanza degli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico in caso di attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi (gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di c/s possono essere assolti tramite l`utilizzo dei registri IVA).

In secondo luogo, le attività di raccolta e trasporto di rifiuti presuppongono la previa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ai sensi dell’art. 212, comma 8, TUA i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (categoria nella quale parrebbe ricadere l’impresa oggetto del quesito) sono iscritti in apposita sezione dell’Albo. Non parrebbero, invece, applicabili al caso di specie le disposizioni che prevedono l’esonero dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, del formulario e dell’iscrizione all`Albo dei Gestori Ambientali di cui all’art. 266, comma 5, TUA.

Infatti, affinché si possa applicare il regime derogatorio il soggetto deve essere in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante e l’attività deve essere limitata ai rifiuti oggetto del suo commercio. Condizioni che, sulla base di una prima analisi di quanto rappresentato, sembrano non sussistere.

Per quanto concerne, infine, le attività di “recupero” di rifiuti, esse presuppongono il possesso di un titolo abilitativo, in base alla procedura ordinaria (ai sensi dell’art. 208 TUA) oppure semplificata (art. 216 TUA) secondo le disposizioni di cui al Decreto 5 febbraio 1998, che al Sub-allegato 1, punto 3 individua le norme tecniche per il recupero di materia da metalli e da loro leghe. Considerazioni analoghe valgono per le eventuali attività di riutilizzo dei materiali definiti nel quesito come “rifiuti”. Infatti, in generale, le operazioni svolte su materiali che hanno acquisito la qualifica di “rifiuto” sono da ritenersi operazioni di “gestione” (ex art. 183, comma 1, lett. n. del TUA) e presuppongono il previo possesso dei titoli previsti dalla normativa. In particolare, le operazioni che hanno ad oggetto materiali che hanno già acquisito lo status di rifiuto potrebbero essere riconducibili alla “preparazione per il riutilizzo”, attività definita come l’insieme di operazioni «di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento» (art. 183, comma 1, lettera q), TUA).

2. La seconda fattispecie descritta nel quesito riguarda l’ipotesi in cui l’azienda ritira rifiuti prodotti e conferiti da un terzo soggetto. In tal caso i materiali oggetto dell’attività dell’impresa parrebbero aver già acquisito la qualifica di “rifiuto”. Tale qualifica dipende, infatti, dall’intenzione o dall’obbligo o dall’azione di disfarsi del detentore e da una valutazione obiettiva dell’esistenza di tali elementi. La valutazione circa la sussistenza di tali elementi deve essere riferita alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all`utilità che potrebbe ritrarne il cessionario. Ciò premesso, le attività svolte su tali materiali-rifiuti presuppongono il rispetto della normativa in materia di gestione di rifiuti. Nell’ipotesi in esame esse vengono però svolte – diversamente dalla fattispecie già esaminata – da un soggetto diverso dal produttore dei rifiuti.

Con specifico riferimento alla normativa sulla gestione dei rifiuti (e fermo restando ogni ulteriore titolo e requisito richiesto dalla normativa per lo svolgimento delle attività), l’impresa dovrebbe tenere il registro di c/s in quanto soggetto che «effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti». Essa dovrebbe, inoltre, accompagnare il trasporto con FIR.

L’impresa dovrebbe essere altresì iscritta all’Albo Nazionale Gestori, in categoria però diversa da quella riservata al trasporto dei propri rifiuti. Si segnala che, ove sussistano i requisiti soggettivi previsti dalla Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/2018, l’impresa potrebbe iscriversi alla categoria 4 bis, individuata dalla Delibera per le «imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi […]».

Potrebbe, inoltre, essere valutata l’applicazione del D.M. 1.2.2018, che prevede modalità semplificate di compilazione del FIR (in caso di raccolta con lo stesso veicolo presso più produttori o detentori) e di tenuta dei registri di c/s. Ai sensi del decreto, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all’Albo nelle categorie previste dal decreto, possono adempiere alla tenuta del registro di c/s mediante la conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.

In merito alla possibilità di eseguire attività di recupero/riutilizzo sui rifiuti, si rinvia alle considerazioni svolte alla sezione 1 in merito alla necessità di disporre dei titoli previsti per Legge.

 


Print Friendly and PDF