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GESTIONE RIFIUTI IN CANTIERE, FAQ

Prosegue la rassegna delle principali FAQ messe a disposizione dal nostro Sistema Nazionale. Gestione rifiuti in CANTIERE EDILE

RIFIUTI VARI QUALI IMBALLAGGI, LEGNO, FERRO

In caso di smontaggio serramenti presso un cantiere, con quale procedura e documentazione l’azienda che produce e installa i nuovi serramenti può ritirare i vecchi serramenti e portarli presso il proprio magazzino? Devono essere disassemblati in cantiere e trasportati (quindi con codici relativi ai singoli materiali derivanti), oppure può trasportarli così come sono (in tal caso con quali codici?)?

Risposta

Il quesito ha lo scopo di definire la possibilità e le modalità di ritiro di serramenti sostituiti nell’ambito dell’attività di un cantiere edile e di specificare, in caso di trasporto, il codice EER da assegnare a tali rifiuti.

Si ritiene utile procedere all’esame dei quesiti partendo dalla qualificazione del rifiuto e dall’individuazione del codice EER da assegnare.

Poiché generati nell’ambito di attività di costruzione e demolizione di un cantiere edile, tali materiali di scarto sembrerebbero poter essere ricondotti al novero dei rifiuti da costruzione e demolizione, i quali vengono classificati come rifiuti speciali dall’art. 184 comma 3 lett. b del TUA. In quanto rifiuti speciali, derivanti da attività produttive di industrie e aziende, sono gestiti e smaltiti da aziende preventivamente autorizzate.

In linea generale, e senza entrare nel dettaglio dello specifico rifiuto e della specifica attività, tale tipologia di sostanze/oggetto potrebbe essere ricondotta al capitolo 17 dell’Elenco rifiuti. Il capitolo 17 individua i “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)”.

Poiché l’individuazione del codice EER per una sostanza/oggetto presuppone la considerazione della fonte che genera il rifiuto, il capitolo 17 parrebbe maggiormente coerente. La correttezza del capitolo 17 sembrerebbe trovare una conferma indiretta nei chiarimenti interpretativi sulle Linee Guida SNPA di cui al decreto del Direttore Generale per l’Economia circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) n. 47 del 9.8.2021, diffusi con nota del MiTE prot. n. 128108 del 17.10.2022, laddove viene chiarito che «la demolizione di infrastrutture metalliche, quali ad esempio le scaffalature, i nastri trasportatori, i carter, le porte metalliche, ecc., che rientra all’interno della sezione F della classificazione ATECO, è parimenti da considerarsi relativa al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti».

Si consideri, inoltre, che i rifiuti rappresentati da infissi rimossi nell’ambito dell’attività imprenditoriale non possono essere qualificati come urbani né come “simili” agli urbani ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 152/2006. Ciò in quanto l’attività edilizia non è riconducibile alle attività elencate all’allegato L-quinquies del d.lgs. n. 152/2006 né a quelle residuali riportate all’ultima riga dell’allegato.

Ciò premesso, per come posto il quesito, l’impresa parrebbe essere qualificata come “produttore” del rifiuto, che risulta generato dalla stessa impresa che esegue gli interventi nell’ambito delle attività di un cantiere edile.

In quanto “produttore del rifiuto”, l’impresa è soggetta agli obblighi e agli adempimenti previsti dal TUA.

L’art. 193 del TUA impone di accompagnare il trasporto di rifiuti con il FIR; tuttavia, non sembrerebbero sussistere obblighi normativi che impongano di disassemblare o smontare il rifiuto sostituito.

L’obbligo di compilazione del FIR potrebbe non applicarsi nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 19 dell’art. 193 del TUA. Se i materiali derivano da attività di manutenzione e/o “piccoli” interventi edili – potendo essere considerati prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto – e se consistenti in piccole quantità, tali da non giustificare l`allestimento di un deposito, potranno essere trasportati con il solo documento di trasporto (DDT).

Sul concetto di “piccoli interventi edili” si veda la nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per l’Economia Generale n. 51657 del 14 maggio 2021.

Il DDT, in tal caso, dovrà obbligatoriamente attestare il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

La semplificazione di cui all’art. 193, comma 19, del TUA troverebbe applicazione anche qualora le sostanze/oggetti fossero qualificati come rifiuti di manutenzione (in assenza di una definizione di attività di manutenzione ai fini dell’applicazione della normativa sui rifiuti, essa può essere intesa come un facere consistente nella realizzazione di operazioni effettuate per tenere determinati oggetti/manufatti nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza ai relativi scopi).

Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti (anche se eseguite ai sensi dell’art. 193, comma 19, del TUA) presuppongono la previa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ai sensi dell’art. 212, comma 8, TUA i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (categoria nella quale parrebbe ricadere l’impresa oggetto del quesito) sono iscritti in apposita sezione dell’Albo.


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