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CORRETTIVI ALLA DISCIPLINA DELLA CONGRUITÀ EDILIZIA

Con la recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, sono state apportate alcune importanti modifiche al c.d. “Decreto PNRR 2024” (convertito con la legge n. 56/2024 ed entrata in vigore lo scorso 30 aprile con la pubblicazione in Gazzetta).

Il Decreto Coesione conferma la disposizione che prevede l’obbligo di procedere con il saldo finale dei lavori edili pubblici e privati solo dopo che il responsabile del progetto (per gli appalti pubblici) e il committente (per i privati), abbia verificato la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Il direttore dei lavori viene incaricato della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera e in sua assenza il committente sarà responsabile di acquisire l’attestazione di congruità. Per il direttore dei lavori (o sul committente in sua assenza) inadempiente è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, già prevista nel testo originario.

Nel caso degli appalti pubblici, rimane inalterata la disposizione che prevede che il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile.

L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lett. b), dell’art. 222, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.


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