NUOVE FAQ CNCE SU CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA EDILIZIA
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha diffuso un nuovo documento di FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.
In particolare, ai fini della verifica di congruità della manodopera, la CNCE ha chiarito che nell’importo dei lavori edili, fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi conseguita dal General Contractor.
Nella FAQ n. 2 viene evidenziato che non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità l’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.
Per quanto concerne il numero massimo di volte in cui è possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità, è consentita – spiega la CNCE- una sola riapertura.
Ai fini del calcolo della congruità, le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 (quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc.), devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, si legge nel documento, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.
(Rif. www.anaepa.it)