SUPERBONUS: ENNESIMA INASPETTATA MODIFICA DEL GOVERNO
Il Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024 ha approvato un nuovo decreto-legge che, inaspettatamente, introduce ulteriori restrizioni al panorama dei Bonus Edilizi e abolisce le poche deroghe ancora concesse.
Ennesimo, inaspettato intervento del Governo sul Superbonus. Stando alle bozze circolate dopo il Consiglio dei ministri di ieri, il provvedimento riduce e burocratizza ulteriormente le maglie della cessione e dello sconto impattando fortemente, ancora una volta, sulle MPI e sulla valenza sociale degli interventi come nel caso degli immobili danneggiati da eventi sismici.
In estrema sintesi:
- stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito anche per Bonus Barriere Architettoniche, Superbonus applicato a case popolari (Iacp), cooperative di abitazioni, onlus, aree terremotate o alluvionate (ad eccezione solo per gli iter avviati);
- stop alla remissione in bonis;
- obbligo di comunicazione preventiva;
- divieto di fruire dei Bonus Edilizi a coloro che hanno debiti nei confronti dell’erario;
- prevenzione delle frodi in materia di cessione dei crediti ACE.
Le nuove misure entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (60 giorni dalla data del 26 marzo scorso).
Il provvedimento, proposto dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha l’obiettivo di tenere sotto controllo i costi legati alla maxi-detrazione e porre fine alla “generosità eccessiva del sistema delle detrazioni”.
Dopo 3 mesi circa dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 212/2023, che ha imposto numerosi limiti, e dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L 11/2023, che ha messo il primo vero divieto di cessione del credito e dello sconto in fattura, il Governo interviene nuovamente per eliminare completamente le opzioni della cessione del credito e sconto in fattura, nonostante le deroghe che aveva inizialmente concesso.
Al momento, sembrerebbe quindi che le uniche deroghe ammesse siano solo per gli interventi ammessi dal D.L. 212/2023 per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento:
- sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali di superbonus;
- sia stata presentata una CILAS e sia stata approvata una delibera per i lavori condominiali di superbonus;
- sia stato richiesto un titolo abilitativo in caso di demolizioni con ricostruzione;
- sia stato richiesto un titolo per i lavori diversi da quelli agevolati con il superbonus.
Saranno anche salvi i casi di lavori già iniziati oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, quelli nei quali sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Ma solo se gli interventi sono diversi da quelli agevolati con il superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Il decreto-legge pone fine anche alla possibilità della regolarizzazione “in bonis”: vista la scadenza del 4 aprile 2024 per la comunicazione delle cessioni del credito in relazione alle spese sostenute nel 2023 (e quote residue degli anni precedenti) per interventi edilizi agevolati, la misura esclude l’applicazione della remissione in bonis per le comunicazioni trasmesse fino al 15 ottobre prossimo.
Per garantire trasparenza e controllo sulle agevolazioni, il decreto-legge introduce l’obbligo di una comunicazione preventiva, al fine di garantire un monitoraggio anticipato degli interventi e delle spese previste, non solo nel momento in cui le fatture vengono caricate.
L’omessa trasmissione per lavori già avviati determina l’applicazione di una sanzione pari a 10mila euro, per i nuovi interventi a decadenza dall’agevolazione fiscale.
Coloro che hanno debiti superiori a euro 10.000 con l’erario, non potranno più beneficiare dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi fino a quando non risolvono la propria situazione debitoria.
Viene ridotta ad una la possibilità di cessione dei crediti ACE ed estesa la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione; sono inoltre ampliati i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.
È evidente che senza un ripensamento il provvedimento inciderà negativa sui contratti già in essere ma di cui non è ancora stata iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate e il ritorno alla normalità delle zone terremotate.
Confartigianato auspica un ripensamento da parte del Governo della disposizione, consegnando al Parlamento, in assenza di modifica prima della pubblicazione del D.L. in G.U, l’impegno di un intervento correttivo.