“TERZO CONDONO EDILIZIO”, ATTENZIONE ALLE NUOVE COSTRUZIONI
Il Consiglio di Stato con la sentenza dello scorso 9 febbraio n. 1312, resa ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. "Terzo Condono Edilizio"), chiarisce che la mancata emissione del parere di compatibilità paesaggistica da parte dell`autorità competente non rende illegittimo il successivo diniego di condono, qualora già in fase preliminare si accerti l’impossibilità di ottenere un esito positivo alla pratica, perché ad esempio relativa a una nuova costruzione in area vincolata.
A tal proposito si ricorda che le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
· si tratta di opere realizzate prima della imposizione del vincolo;
· seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, sono conformi alle prescrizioni urbanistiche;
· sono opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
· vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Ciò esclude a priori la sanatoria di opere consistenti nella realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche relativa.