NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: I DUBBI SUL SOTTOSOGLIA
Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia, continuano a permanere due linee di pensiero: da una parte chi afferma che anche in questo contesto si applichino le procedure ordinarie e chi invece ritiene che si debbano utilizzare procedure “in deroga” (e quindi semplificate).
Le indicazioni della circolare del Ministero delle infrastrutture n. 289/2023 appaiono ineccepibili: “va ribadito che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici”.
Il nuovo Codice rappresenta quindi una normativa che permette di utilizzare procedure in deroga, caratterizzate da una maggiore speditezza ed agilità operativa in considerazione dei valori a base di gara, che la normativa UE ritiene potenzialmente non incidenti sul mercato concorrenziale comunitario.
La circolare 289/2023 è molto efficace nel ricordare che al sotto soglia si applicano tutti i principi enunciati dal codice dagli articoli da 1 a 12. Basterebbe ciò solo a rendere evidente che laddove una stazione appaltante ritenesse che per ragioni legate alla concorrenza o a particolari incidenze della criminalità organizzata o rischi potenziali di conflitti di interesse, detta stazione appaltante potrebbe senza dubbio alcuno utilizzare procedure di maggior tutela e garanzia. Per altro, considerando anche che la procedura aperta, l’archetipo delle procedure ordinarie, grazie a inversione procedurale e riduzione dei termini, può essere gestita con tempistiche ed agilità in tutto comparabili alle procedure “in deroga” del sotto soglia.
Affermare che la Costituzione, il Trattato UE e le direttive europee consentono di adottare nel sotto soglia le procedure ordinarie non significa per nulla sostenere che le procedure in deroga, allora, siano illegittime.
Il codice le ammette e regola, in un quadro normativo in cui l’ordinamento europeo lo consente. Utilizzare, dunque, le procedure in deroga del sottosoglia è perfettamente legittimo.
Come legittimo è avvalersi, invece, delle procedure ordinarie anche nel sottosoglia, per tutti quei casi che lo richiedono.