ACCENSIONE RISCALDAMENTI: QUALCHE INDICAZIONE
Per la stagione autunno-inverno 2023-2024 si torna alla vecchia normativa, superando il decreto Cingolani che per il 2022 aveva previsto limitazioni all’accensione del riscaldamento, con la riduzione di 15 giorni del periodo in cui gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale potevano rimanere accesi e l’abbassamento dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.
Per il 2023-2024, quindi, il calendario di accensione del riscaldamento farà riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. L’ultima parola spetta comunque ai sindaci delle singole città, che possono eventualmente decidere di anticipare o posticipare l’accensione a seconda delle condizioni climatiche specifiche.
Il calendario di accensione dei termosifoni stabilito dal DPR 74/2013 è il seguente:
Fascia |
Da [GG] |
A [GG] |
Ore giornaliere |
Data inizio |
Data fine |
A |
0 |
600 |
6 |
1 dicembre |
15 marzo |
B |
601 |
900 |
8 |
1 dicembre |
31 marzo |
C |
901 |
1400 |
10 |
15 novembre |
31 marzo |
D |
1401 |
2100 |
12 |
1 novembre |
15 aprile |
E |
2101 |
3000 |
14 |
15 ottobre |
15 aprile |
F |
3001 |
+∞ |
nessuna limitazione (tutto l’anno) |
Per capire in che zona climatica si trova il proprio comune è possibile consultare questo documento che illustra la suddivisione in zone ad opera del Ministero della Transizione Ecologica attualmente in vigore (datato 2016, come aggiornamento progressivo rispetto al 1993).
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, potranno autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta (non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria).
Con temperature miti come quelle di quest’anno, numerosi comuni hanno invece deciso di posticipare: a Milano e Bologna (zona E), ad esempio, la data di accensione è stata spostata dal 15 al 22 ottobre.
Lo stesso DPR stabilisce anche i valori massimi della temperatura ambiente. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve quindi superare:
· 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
· 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.
L’anno scorso, ENEA aveva pubblicato un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento, il documento (in allegato) è ancora utile e attuale.