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PROCEDIMENTO DI CONDONO EDILIZIO

Recentemente il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso il diniego di condono edilizio per un immobile oggetto di opere edilizie, implicanti la totale trasformazione del fabbricato, con ampliamento. Con l’occasione si propone un focus sull’argomento, ricordando che una volta presentata la domanda di condono, l’interessato non può modificare lo stato dei luoghi esistente al momento della presentazione della domanda e in relazione ai quali l’Amministrazione è chiamata a definire il procedimento attivato.

In merito si segnala un’altra recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. C. Stato 10/03/2023, n. 2568) in cui è stato affermato che, in pendenza di procedimento di condono di un manufatto, gli unici interventi edilizi consentiti su di esso sono quelli diretti a garantirne la conservazione. Pertanto, la presentazione della domanda di condono non autorizza l`interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta.

Si consideri quindi che, l’art. 35 della L. 47/1985, che consente, dopo la presentazione della domanda di condono, il “completamento” delle opere alla condizione che l’interessato ne dia avviso all’amministrazione e produca una perizia giurata sullo stato dell’immobile, impegna l’interessato a dimostrare che l’intervento oggetto di condono sia ancora riconoscibile ed conforme a quello rappresentato nella istanza di condono, essendo tale accertamento assolutamente necessario per la ulteriore procedibilità della domanda di condono e fermo restando che tutto quanto non sia ad essa riconducibile deve essere senz’altro demolito, in quanto non condonabile né sanabile, per definizione.


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