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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DI UN IMPIANTO, PERCHÈ È IMPORTANTE

Facciamo un breve riepilogo relativamente all’importanza del Certificato di Conformità di un impianto.

Il certificato di conformità di un impianto viene rilasciato al termine dei lavori dal responsabile dell’impresa che ha installato o modificato l’impianto. Il DM 37/2008 individua le sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi relativi alla certificazione di conformità da un minimo di 100 euro a circa 1.000 euro.

Il certificato di conformità dell’impianto assume grande rilevanza in quanto garantisce che l’impianto sia stato installato a regola d’arte, secondo la normativa vigente. È il titolare o legale rappresentante dell’impresa a dichiarare ciò sotto la propria responsabilità, tenendo sempre conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui l’edificio è destinato.

Si tratta di un documento obbligatorio che garantisce una certa sicurezza domestica, scongiurando il rischio di incidenti dovuti al malfunzionamento di impianti elettrici, idrici, ecc.

Il certificato di conformità è obbligatorio in 3 casi:

1.    installazione di un nuovo impianto;

2.  manutenzione straordinaria;

3.  modifica/ampliamento di un impianto già esistente.

L’obbligo non sussiste in caso di manutenzione ordinaria.

La ditta installatrice degli impianti rilascia il certificato al termine dei lavori e dopo aver collaudato l’impianto stesso.

Le imprese abilitate al rilascio del certificato di conformità (riferimento art. 3 DM 37/2008) sono quelle iscritte nel registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 se l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di determinati requisiti professionali.

requisiti professionali da possedere sono stabiliti dall’art. 4 del DM 37/2008 e sono i seguenti:

·         diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

·         diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

·         titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

·         prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni (escluso quello calcolato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato) in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti definiti all’articolo 1.

 

Per ulteriori informazioni e modelli, l’Ufficio Costruzioni di Confartigianato Como è a disposizione (costruzioni@confartigianatocomo.it)


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