Confartigianato Como - Costruzioni
Informazioni per le imprese    Costruzioni - Impianti

NUOVA COMUNICAZIONE PER MANCATO UTILIZZO DEL CREDITO DA SCONTO IN FATTURA

Nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel caso di mancato utilizzo del credito a seguito delle opzioni alternative di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b) (sconto in fattura e cessione del credito), del Decreto Rilancio.

Come anticipato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, nel Capo IV all’art. 25, viene disposta una nuova comunicazione che diventerà obbligatoria a partire dall’1 dicembre 2023 e sulla quale si dovrà attendere un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Entrando nel dettaglio, nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Si tratta quindi di una comunicazione che riguarderà principalmente i professionisti e le imprese che hanno eseguito sconto in fattura e, non trovando nessuno che acquisti il credito, non potranno utilizzare il credito per mancanza della capienza fiscale necessaria.

Tale obbligo si applica a partire dall’1 dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell’1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. La mancata comunicazione entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.


Print Friendly and PDF