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SUPERBONUS 110%, PROROGA PER I TERRITORI ALLUVIONATI

Il c.d. “Decreto Alluvione” (ancora in fase di conversione, ma pubblicato in G.U.) ha preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Tra le disposizioni emergenziali è stata prevista una proroga per il Superbonus 110% utilizzato per gli interventi sugli edifici unifamiliari e le unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti ubicate nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza:

“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.”

La super-detrazione riguarda gli interventi realizzati dalle persone fisiche, al di fuori dell`esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. Dove per unità immobiliari (dopo 3 anni di analisi, confronti e risposte dell`Agenzia delle Entrate) è stato chiarito che rientrano gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari che:

·         abbiano un accesso autonomo ovvero un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d`ingresso che consenta l`accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva;

·         siano funzionalmente indipendenti ovvero dotate di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

o    impianti per l`approvvigionamento idrico;

o    impianti per il gas;

o    impianti per l`energia elettrica;

o    impianto di climatizzazione invernale.

La proroga per portare in detrazione al 110% le spese fino al 31 dicembre 2023 riguarda, quindi, gli interventi realizzati dai suddetti soggetti beneficiari solo se al 30 settembre 2022 avevano già completato (e certificato) il completamento del 30% dell`intervento complessivo.

Come anticipato, tale proroga riguarda solo gli interventi su edifici unifamiliari o u.i. autonome e indipendenti ubicate nei territori indicati nell`allegato al Decreto Legge n. 61/2023, nelle regioni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana.


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