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APPALTI PUBBLICI, BIM E OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE

Il Building-Information-Modeling (BIM) diventa imprescindibile per i contesti di appalti pubblici, anche con l’introduzione di premialità, secondo i dettami del Decreto n. 312 del 2 agosto 2021.

L’obbligatorietà del BIM viene imposta secondo il seguente calendario:

·         1° gennaio 2022 per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;

·         1° gennaio 2023 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni);

·         1° gennaio 2025 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

Quindi a partire dal 2025, tutte le opere pubbliche dovranno essere appaltate in modalità BIM.

 

Si ricorda inoltre che, in base al nuovo Codice degli Appalti, dal prossimo 1° luglio scatterà per le stazioni appaltanti l’obbligo di qualificazione, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.

Come ricordato anche nelle FAQ predisposte da ANAC, la qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. l’Autorità fornisce inoltre chiarimenti in merito alla qualificazione con riserva, che si applica quindi, a richiesta delle amministrazioni interessate, alle seguenti stazioni appaltanti, comunque denominate:

  • unioni di comuni disciplinate dal Titolo II, capo IV del TUEL, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago (no associazioni, consorzi, …);
  • province;
  • città metropolitane,
  • comuni capoluogo di provincia;
  • regioni;
  • Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) e Centrali Uniche di Committenza (CUC) costituite dagli enti di cui sopra.


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