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FINE LAVORI, PERCHÈ È IMPORTANTE

L’intervento edilizio deve avere una conclusione sancita dal punto di vista formale, questo è quanto è previsto dal 2017 con l’introduzione della modulistica unificata. La Comunicazione di Fine Lavori deve essere sottoscritta da committente/i assieme all’impresa/e coinvolte. Il Testo Unico Edilizia DPR 380/01 non riporta indicazioni espresse su come e chi debba redigere la comunicazione di fine lavori ai soli fini edilizi urbanistici verso il Comune, mentre da anni esiste l’obbligo di depositare la “relazione finale” nell’ambito delle pratiche edilizie strutturali e antisismiche per opere in c.a. e metalliche (DPR 380/01 art. 65).
La comunicazione di fine lavori assume, in termini di garanzia, il ruolo di sancire la conclusione dell’intero procedimento amministrativo apertosi coi relativi titoli edilizi e abilitativi, sia sul piano formale che sostanziale. Le imprese/lavoratori devono essere espressamente informati del deposito di fine lavori per diversi aspetti e motivazioni: 1) pratica edilizia, per definire la data da cui decorre l’effettiva conclusione del cantiere e cessazione della loro attività e responsabilità, di conseguenza anche a possibili successivi abusi edilizi; 2) agevolazioni fiscali varie; 3) responsabilità sicurezza cantiere, regolarità contributiva e D. Lgs. 81/2008; 4) rapporti civilistici e contrattuali di appalto tra committente e imprese/lavoratori, anche per vizi esecutivi; 5) concludere gli incarichi dei professionisti interessati; 6) conoscenza della data ultimazione lavori per conseguenti adempimenti di vario tipo da parte dei soggetti/imprese interessati (dichiarazione di conformità impianti, collaudi o rispondenze strutturali, accatastamenti, agibilità, …).; E’ quindi consigliabile conferire al Tecnico abilitato la procura speciale al deposito telematico anche della Comunicazione di Fine Lavori, per velocizzare i rapporti reciproci dandone comunicazione alle imprese e lavoratori coinvolti.

Si ricorda brevemente quale obbligo è previsto ai fini di amministrativi e urbanistici per le pratiche edilizie più comuni:

  • Il permesso di costruire è soggetto ai due termini perentori (inizio e fine lavori) e consecutivi imposti dall’articolo 15 DPR 380/01, per i quali il loro mancato rispetto comporta decadenza del titolo e perdita di efficacia: Inizio lavori: il termine non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; Fine lavori: quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori
  • La SCIA prevede anch’essa un termine di efficacia massimo di tre anni, entro il quale occorre comunque presentare la fine lavori.
  • La CILA e la CILAS non prevedono tempistiche per comunicare la Fine lavori nel Testo Unico Edilizia, resta comunque consigliato.

Dal 2017 è stata aggiunta la responsabilità penale e sanzioni per false attestazioni anche al modulo unificato di fine lavori, che non va quindi intesa soltanto come un atto puramente formale, ma deve risultare effettiva onde evitare la prosecuzione di interventi edilizi illeciti effettuati oltre la scadenza dei titoli e oltre la fine lavori “formale”.


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