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BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%, FACCIAMO CHIAREZZA

Oggi “tutti vogliono il Bonus Barriere Architettoniche”, misura introdotta dall’art. 119 – ter del famoso Decreto Rilancio (L. 34/2020 e s.m.i.), che resta praticamente l’unica a mantenere la possibilità di usufruire delle opzioni di cessione e sconto in fattura dopo le novità introdotte da febbraio di quest’anno.

E’ necessario tuttavia fare chiarezza.

Per cominciare è bene ricordare che, per l’applicazione di tale beneficio, occorre il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 236/1989 e che l’immobile oggetto di intervento, la cui categoria catastale risulta ininfluente (interpello n. 46 del 2022), sia esistente; inoltre l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23 del 2022 definisce chi può effettivamente fruire dell’agevolazione: “Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa”. Specifica poi che il bonus spetta “anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi”.

La stessa Agenzia, con la Risposta a istanza di interpello n. 461 del 2022 chiarisce che il beneficio è applicabile anche ai lavori effettuati su un singolo appartamento in un condominio, per sostituire porte o sanitari purché, ovviamente, siano finalizzati ad eliminare barriere architettoniche. Tra le spese ammesse rientrano anche quelle per il completamento delle opere che permettono di superare gli ostacoli per i disabili.

Resta implicito che i soggetti che possono accedere al bonus “devono possedere o detenere l`immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio”, quindi anche (caso di interpello) associazioni sportive dilettantistiche che abbiano in concessione dal Comune la gestione di impianti sportivi.

Considerazione importante riguarda le spese agevolabili, in relazione al principio di cassa: non importa quando avviene l’intervento di rimozione delle barriere architettoniche, ma quando avviene il pagamento.

Si legge infatti nell’interpello n. 291/2022: “Riferendosi la norma alle «spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022», senza altre condizioni volte a circoscrivere l`applicazione della detrazione alla data di avvio degli interventi, ai fini dell`imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell`effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”.

In conclusione, il Bonus 75% risulta applicabile, anche con sconto in fattura o cessione del credito, a tutte le opere realizzate su edifici di qualunque natura o su singole unità immobiliari, purché finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, e anche alle opere di completamento correlate.

Il punto delicato, sul quale occorre prestare attenzione, è legato alla natura delle opere, che devono essere di effettiva “eliminazione” di barriere preesistenti. Quindi sarà opportuno che il contribuente, per ogni singolo lavoro che prevede di fare, vada a documentare, preferibilmente per tramite di un professionista, non solo che le nuove opere siano realizzate a norma del DM 236/1989, che disciplina tutti i requisiti tecnici, ma anche che quelle preesistenti non lo siano. Potrebbe non essere sufficiente, o prestarsi a possibili contestazioni, una generica dichiarazione allegata al progetto.


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