SEMPLIFICAZIONI PER L`INSTALLAZIONE DEL FOTOVOLTAICO SU COPERTURE DI STRUTTURE TURISTICHE
Secondo quanto previsto dalla legge di conversione del c.d. “Decreto Bollette”, fino al 30 giugno 2024 sarà possibile installare impianti fotovoltaici su coperture piane o falde di strutture turistiche e termali, di potenza fino a 1 MW e destinati all’autoconsumo, semplicemente presentando una Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA), ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011.
La procedura semplificata è applicabile anche alle aree vincolate, purchè sussistano le seguenti condizioni:
- gli impianti non siano visibili dagli spazi esterni e da punti panoramici;
-
i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che abbiano l`aspetto dei materiali della tradizione locale.
La dichiarazione va presentata al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, insieme alla relazione di un progettista abilitato e ai relativi elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.
Nel caso di impianti da realizzarsi in centri storici o in aree soggette a tutela paesaggistica, è richiesta anche una dichiarazione del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
In accordo con quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2-septies del D.L. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti", convertito con legge n. 91/2022), in base al quale l`installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sugli edifici, strutture e manufatti fuori terra, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono quindi soggetti all`acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, a eccezione degli impianti installati in ville, giardini, parchi e complessi di cose immobili di interesse paesaggistico quali i centri storici.
In presenza di questi vincoli, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell`autorizzazione (semplificata) da parte dell`amministrazione competente entro quarantacinque giorni. Decorso questo termine senza alcun riscontro, l`autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso.
Nei contesti di centro storico l’installazione può essere realizzata in regime di edilizia libera purché i pannelli nelle coperture non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad esclusione delle coperture la cui finitura sia realizzata con materiali locali tradizionali e caratteristici.