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IL RUOLO DEL MASTRO FORMATORE ARTIGIANO (MFA) IN EDILIZIA, VANTAGGI E REQUISITI

Con il rinnovo contrattuale dell’edilizia del 4 maggio 2022 viene introdotta la figura del Mastro Formatore Artigiano, con l’intento di evidenziare il ruolo formativo dell’imprenditore artigiano edile nel sistema della formazione continua dei lavoratori dipendenti, in un’ottica di qualificazione del settore e delle imprese artigiane.

Al titolare, socio o collaboratore familiare dell’impresa è riconosciuta la facoltà di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei lavoratori attraverso il proprio intervento nei percorsi professionalizzanti.

La qualifica di “Mastro Formatore Artigiano” è volontaria, nel rispetto dei seguenti requisiti di base:

- iscrizione da almeno 15 anni continuativi all’albo delle imprese artigiane come imprenditore edile (oppure da almeno 7 anni se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente)

- possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza (es. ponteggi, gru, movimenti terra, …)

- essere datore di lavoro da almeno 3 anni, con almeno un dipendente con qualifica non inferiore a O3 in applicazione del CCNL Edilizia

- essere in regola con la normativa sulla sicurezza

- essere in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti per l’accesso ai benefici ex art. 29 legge 341/95

- essere in regola con l’ultimo certificato di Congruità (ove richiesto)

- possedere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa.

Per informazioni sui vantaggi contributivi nell’attribuzione della qualifica, sulla verifica dei requisiti e la procedura per richiederla, rivolgersi al Segretario di categoria – Federica Colombini (f.colombini@confartigianatocomo.it, +39 031 316 390 o +39 342 97 64 588)


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