BONUS E CESSIONE DEL CREDITO: APPROVATA LEGGE DEFINITIVA
Dopo la sua conversione, il Decreto Legge n. 11/2023 – c.d. “Blocca Cessioni” ha terminato con largo anticipo rispetto alle aspettative il suo percorso di conversione, con l’approvazione anche del Senato. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che lo renderà effettivo dal giorno seguente.
I contenuti sono i seguenti:
- Articolo 01 - Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per gli interventi agevolati al 110% e realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
- Articolo 1 - Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: si stabilisce che dal 17 febbraio 2023 è vietato per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall`esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. E’ consentito alle banche, agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. Viene circoscritto il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
- Articolo 2 - Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali con revisione delle eccezioni: il divieto infatti non si applica alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini in cui risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS); agli interventi effettuati dai condomini in cui risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS); agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici in cui risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Il divieto inoltre non si applica neanche agli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori o ancora, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dal divieto sono infine esclusi gli IACP, le cooperative a proprietà indivisa e gli enti del terzo settore.
- Articolo 2-bis - Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
- Articolo 2-ter - Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese: in particolare i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del Superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; tali requisiti non hanno rilevanza con riferimento alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari.
- Articolo 2-quater - Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Articolo 2-quinquies - Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito: introdotta la remissione in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge n. 198 del 2022, per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022, per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023. Il beneficiario della detrazione può quindi effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
Per chiarimenti di dettaglio, è a disposizione l’Ufficio Costruzioni tutti i lunedì mattina su appuntamento (+39 031 316 390)