La Legge di Bilancio 2021, tra i numerosi interventi, ha esteso fino al 31 marzo 2021 il regime di deroga sulle causali per le proroghe e rinnovi, concesso una sola volta, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite dei 24 mesi, così come previsto dall’articolo 93, D.L. 34/2020, e come successivamente modificato dall’articolo 8, D.L. 104/2020, in base al quale la vigenza del provvedimento è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dall’originario 30 agosto 2020.
Analizzando la disposizione, la deroga prevista riguarda la vigente normativa che, come è noto, prevede in via ordinaria l’obbligo di indicare nel contratto individuale di lavoro una delle causali contenute dall’articolo 19, comma 1, nel caso di proroga che comporti una durata del rapporto superiore a 12 mesi, ovvero sempre, a prescindere dalla durata, in caso di rinnovo.
Tornando alla deroga, per i contratti a termine in scadenza al 31 marzo 2021, se non è stato ancora raggiunto il limite massimo di 24 mesi, sarà possibile, in ossequio alla nuova normativa, procedere una sola volta con proroga o rinnovo, di durata non superiore a 12 mesi, senza l’obbligo di causale.
Come detto sopra, se si è già fruito di una proroga/rinnovo acausale ai sensi dell’articolo 93D.L. 34/2020 (la cui scadenza ricordiamo era precedentemente il 31 dicembre 2020, rimane preclusa un’ulteriore deroga al regime generale dei contratti a termine.
Ovviamente, se un contratto a termine è stato prorogato, senza causale, perché la durata complessiva risultava essere inferiore a 12 mesi (in questo caso non è necessaria l’applicazione della norma di deroga), e si trova a scadere tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, potrà essere ulteriormente prorogato in modo acausale (una sola volta) per un periodo massimo di 12 mesi e fino al limite di 24 mesi.
Se fosse già stato prorogato per 4 volte, la deroga consente non solo di non specificare la causale, ma di poter effettuare anche la quinta proroga.
L’acausalità nella proroga, infatti, può essere presa in considerazione anche da chi si trova oggi a dover assumere a termine per la prima volta un lavoratore: stipulando prima un contratto breve fino al 30 marzo 2021 (ad esempio, 1° gennaio 2021-30 marzo 2021), e procedendo con la proroga acausale entro il termine previsto dal Legislatore, per una durata di 12 mesi, si riesce a sfruttare la norma di deroga per avere qualche mese di acausalità in più.
Entrando, poi, nel merito del termine ultimo fissato per la norma emergenziale, si fa presente che la data si riferisce al momento di stipulazione della proroga o del rinnovo, non tanto alla scadenza di essi.
Pertanto, la scadenza dei contratti (prorogati in regime di deroga) potrà andare ben oltre il 31 marzo 2021, l’importante è che la sottoscrizione avvenga entro il 31 marzo 2021.
La possibilità di procedere a proroghe anticipate per i contratti che scadranno dopo il 31 marzo 2021, ipotesi che da un punto di vista contrattuale sembrerebbe non presentare alcuna irregolarità, così da poter beneficiare dell’acausalità, potrebbe comunque comportare dei rischi per il datore di lavoro (la giurisprudenza per casi analoghi non si è espressa, in passato, in maniera unanime).
Nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19
La legge di bilancio ha previsto un ulteriore trattamento di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario con causale COVID-19, per un periodo pari a 12 settimane, finanziato dall’apposito Fondo istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, con una dotazione di 5.338,8 milioni di euro.
Le 12 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale (di norma per le imprese industriali) devono essere collocate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, mentre per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, di assegno ordinario e FSBA devono essere collocate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 137/2020, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane di cui sopra.
A differenza della precedente normativa di cui ai DD.LL. n. 104/2020 e 137/2020 la presente disciplina in materia di integrazione salariale non prevede il requisito dell’integrale autorizzazione dei periodi precedenti (in questo caso delle 6 settimane di cui al D.L. n. 137/2020), né l’obbligo di versare un contributo addizionale determinato in base al raffronto tra il fatturato aziendale del 1° semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
AI Fondi di solidarietà bilaterale ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA), che garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con causale COVID-19, per la medesima durata massima di 12 settimane collocate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, è assegnato tramite decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, uno stanziamento pari a 900 milioni di euro per l’anno 2021.
I predetti trattamenti sono riconosciuti anche ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Non è da escludere che le 12 settimane introdotte dalla Legge Finanziaria 2021 possano essere oggetto di ulteriore irrobustimento, con l’introduzione cioè di altre settimane (6, 12, 26 settimane?).
A cura di Giuseppe Contino, Responsabile Area lavoro
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