Le analisi sui rifiuti non sono sempre obbligatorie. Vi sono infatti situazioni in cui sussiste l’obbligo (conferimento in discarica, voci a specchio) e situazioni in cui l’analisi si rende necessaria esclusivamente ai fini della caratterizzazione del rifiuto. Anche la periodicità dell’analisi può variare a seconda del destino del rifiuto, del processo produttivo o di eventuali prescrizioni normative.
Le analisi chimiche sui rifiuti possono essere suddivise in analisi di:
· classificazione: stabiliscono se un rifiuto è pericoloso o no;
· caratterizzazione: forniscono una esauriente descrizione del rifiuto, delle sue componenti, delle sue caratteristiche chimico-fisiche;
· smaltimento/recupero: verificano l’ammissibilità ad un certo tipo di destinazione;
· prescrittive: richieste da provvedimenti autorizzativi o degli Enti di controllo.
L’obbligo di procedere ad eseguire analisi chimiche sui rifiuti sussiste nei seguenti casi:
le analisi devono essere predisposte dal produttore del rifiuto precedentemente al primo conferimento in impianto. Le analisi devono essere ripetute ogni 24 mesi (rifiuti non pericolosi) ed ogni 12 mesi (rifiuti pericolosi) ed in via assoluta, ogni volta che il produttore registri modifiche sostanziali nel processo di produzione che origina il rifiuto.
Per quei rifiuti identificati da un codice CER che presenta la voce “a specchio”, ovvero rifiuti classificati come pericolosi solo quando le concentrazioni di sostanze pericolose sforano i limiti di legge.
Per quei rifiuti classificati con codici CER non pericolosi assoluti (ANH) è ovvio che non vi è obbligatorietà di predisposizione di certificato di analisi; questo è vero quando l’attribuzione del codice CER sia stata eseguita nella maniera corretta, in ragione del processo produttivo da cui il rifiuto è stato originato.
Sanzioni
Chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 10.000,00 oltre alla pena di cui all’articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni).
A cura di Emanuela Tardiola