Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso della patente a punti, rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro sulla base di una serie di requisiti, come l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi e il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), Documento di valutazione dei rischi (DVR) e Documento unico di regolarità fiscale (DURF).
La patente avrà una dotazione iniziale di 30 crediti, da decurtare a seguito di violazioni che espongono i lavoratori ai rischi, infortuni, inabilità o morte dei lavoratori. I crediti decurtati potranno essere reintegrati con la frequenza di corsi.
Per lavorare in un cantiere edile, i crediti residui sulla patente dovranno essere almeno 15. Il lavoratore autonomo o l’impresa che lavora in un cantiere edile senza la patente o con un credito inferiore a 15 punti, pagherà una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro.
Confartigianato la contesta, giudicandola un meccanismo farraginoso e pieno di incertezze e lacune applicative, destinata a non produrre alcun risultato positivo in termini di riduzione degli infortuni, mentre rischia di trasformarsi nell’ennesimo balzello burocratico sulle spalle degli imprenditori edili, in particolare le piccole imprese, che duplica oneri economici e adempimenti amministrativi rispetto a quelli già esistenti.
“La sicurezza sul lavoro – sottolinea Confartigianato – sta a cuore a noi imprenditori per primi e non si tutela con la burocrazia, ma con il rispetto di regole che devono essere chiare ed applicabili, con gli organismi paritetici tra Organizzazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori, con la prevenzione e la formazione, con l’applicazione corretta dei contratti nazionali di lavoro del settore, attraverso l’associazionismo d’impresa che diffonde la cultura della legalità, incrociando le tante banche dati esistenti per porre in essere un efficace piano nazionale della prevenzione, con un sistema di ispezione sul lavoro rafforzato e senza inutili duplicazioni di competenze”.
Si evidenzia che la misura riguarda tutti gli operatori del cantiere e non è quindi circoscritta unicamente alle imprese dell’edilizia.
Come è noto, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici di qualsiasi importo e privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, entrerà in vigore una specifica procedura informativa che prevede l’invio di un “alert” all’impresa affidataria (e al committente nel caso di appalti pubblici), al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa in materia di congruità.
A seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL), anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, alla Cassa competente, sarà inviata una pec all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) informando che, ai sensi del DM n. 143/2021, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, da richiedere, a cura dell’impresa affidataria e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha diffuso un nuovo documento di FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.
In particolare, ai fini della verifica di congruità della manodopera, la CNCE ha chiarito che nell’importo dei lavori edili, fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi conseguita dal General Contractor.
Nella FAQ n. 2 viene evidenziato che non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità l’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.
Per quanto concerne il numero massimo di volte in cui è possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità, è consentita – spiega la CNCE- una sola riapertura.
Ai fini del calcolo della congruità, le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 (quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc.), devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, si legge nel documento, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.
A fronte dell’avvento della stagione estiva, vogliamo offrire una riflessione in merito ai diffusissimi dispositivi di condizionamento aria.
Ecco cosa può succedere se l’istallazione del condizionatore non è fatta secondo le ultime normative e le tecniche migliori.
Si chiama “effetto diesel” e si genera quando un condizionatore è stato installato senza controllare la corretta tenuta delle tubazioni frigorifere (pratica obbligatoria per effetto di alcune direttive europee) o con uno scarso vuoto (situazione tipica anche del “sottovuoto” del cibo o degli indumenti).
Insieme al refrigerante rimane aria, quindi anche idrogeno e ossigeno, e piano piano si genera una miscela che per effetto dell’R32 (nuovo refrigerante ecologico, ma infiammabile e quindi esplosivo in determinate condizioni – formula chimica CH2F2) e della compressione, si comporta come un motore diesel, dove l’accensione della miscela avviene per effetto della forte compressione e temperatura. Tutto ciò è indicato anche in alcuni manuali tecnici, inoltre l’effetto diesel non è esclusivo dell’R32, ma si innesca con aria, olio e una miscela che abbia un minimo grado di infiammabilità (ad esempio l’R410A è molto simile all’R32).
Cresce la consapevolezza degli Installatori nei confronti dell’impiego dei gas refrigeranti infiammabili.
Si propone pertanto un breve ed essenziale resoconto degli obblighi previsti:
Norma EN 378
- la saldatura dei giunti è di fatto obbligatoria per tubi con diametro superiore a 20 mm
- la saldatura è facoltativa per tubi con diametro uguale o inferiore a 20 mm, ma è comunque consigliata per una maggiore tenuta e resistenza. La saldatura è infatti necessaria anche nei casi di rapporto sfavorevole tra la carica di refrigerante nei circuiti e il volume dei locali in cui può manifestarsi la perdita.
- la saldatura è fortemente consigliata per tubazioni con fluidi pericolosi (per il gas R290 ed R32 ad esempio).
L’INAIL precisa che per ottenere la PED*, la qualifica del saldatore è obbligatoria per tutti i tipi di giunti saldati. È dunque necessario prestare la massima attenzione alla procedura aziendale da allegare alla dichiarazione di conformità, in accordo con la norma UNI EN ISO 13585.
*La PED (Pressure Equipment Directive) è una direttiva di prodotto emanata dalla Comunità Europea (2014/68/UE) che regolamenta la progettazione, produzione, l’installazione e l’uso di attrezzature in pressione. La nuova normativa sostituisce la 97/23/CE del 29 Maggio 1997.
Per poter essere considerate in regola e quindi commercializzate, le strumentazioni in pressione devono superare rigorosi test; solo se i prodotti sono considerati conformi, possono ottenere la certificazione PED.
UNI offre alle aziende aderenti al sistema associativo di Confartigianato la possibilità di acquisire la singola Licenza d’uso delle norme UNI in diverse modalità e ad un prezzo annuo convenzionato:
a) Raccolta completa UNI per aziende con meno di 50 dipendenti Euro 200,00 + IVA di legge.
b) Raccolta completa UNI per aziende con oltre 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni Euro 300,00 + IVA di legge.
c) Selezione norme UNI citate nel D.lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” Euro 50,00 + IVA di legge.
d) Selezione norme UNI NTC “Norme Tecniche per le Costruzioni” Euro 140,00 + IVA di legge. Le norme contenute sono specificate nell’allegato (All. 3).
Per gli abbonamenti “Selezione norme UNI citate nel D.lgs.36/2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici” e “Selezione norme UNI NTC - Norme Tecniche per le Costruzioni”, la licenza d’uso, oltre a quanto specificato al successivo art. 2.3 garantisce la possibilità di acquisto delle norme contenute in formato PDF al prezzo speciale di Euro 15,00 cad. + IVA di legge.
I file delle norme UNI acquistate al prezzo agevolato danno diritto ad un solo download per singolo acquisto, possono essere acquistate più volte e hanno la data di validità uguale a quella dell’abbonamento, pertanto alla scadenza dello stesso non saranno più utilizzabili.
La Licenza d’uso ha per oggetto la sola consultazione delle norme. La durata dell’abbonamento è stabilita in numero 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione e non consente il rinnovo automatico dell’abbonamento stesso.
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A cura di Federica Colombini