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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

TRASFERTA

In assenza di una disciplina legale dedicata all`istituto della trasferta, la contrattazione collettiva fornisce gli strumenti interpretativi e gestionali delle prestazioni di lavoro svolte temporaneamente dai dipendenti presso sedi di lavoro diverse da quella abituale.

Trasferta: Disciplina Generale

Il lavoratore subordinato è obbligato per legge ad eseguire la prestazione lavorativa dedotta da contratto nel luogo indicato nella lettera di assunzione, ma il datore di lavoro, quale creditore della prestazione lavorativa, è legittimato ad ordinare al lavoratore l`esecuzione del lavoro in luogo diverso rispetto a quello inserito nel contratto.

La trasferta può essere definita lo spostamento temporaneo del lavoratore presso una sede di lavoro diversa rispetto a quella nella quale svolge abitualmente la sua opera, al fine di eseguire la prestazione lavorativa inerente e necessaria all`attività imprenditoriale del datore di lavoro, seguendo le direttive impartite.

La disciplina della trasferta è trattata, in linea generale, dalla contrattazione collettiva di settore. Pertanto, il datore di lavoro che intende inviare un dato dipendente in trasferta è tenuto a fare riferimento alle norme pattizie di settore, sia sotto il profilo normativo che economico.

Affinché si possa integrare la fattispecie della trasferta, è necessaria la presenza di alcuni requisiti:

·         permanenza del legame funzionale tra il lavoratore e l`abituale luogo di lavoro,

·         il datore di lavoro deve impartire ordini necessari all`esecuzione dell`attività lavorativa, l`invio presso altra sede deve essere temporaneo.

Il lavoratore che al termine del periodo presso la sede di trasferta non faccia ritorno nel luogo di lavoro abituale stabilito da contratto, fa venir meno il legame funzionale necessario ai fini dell`istituto in esame.

Trasfertismo

Ai lavoratori trasfertisti, per i quali è contrattualmente previsto che la prestazione sia eseguita presso luoghi sempre variabili e diversi, può essere erogata una particolare indennità soggetta a trattamento fiscale e contributivo diverso da quello dell`ordinaria indennità di trasferta corrisposta alla generalità dei lavoratori dipendenti.

L`indennità in questione si distingue dall`indennità di trasferta in quanto viene erogata indipendentemente dall’assenza a meno del lavoratore presso la sede aziendale, includendo situazioni come malattia, ferie o infortunio. Pertanto, rappresenta una parte integrante della retribuzione oraria o mensile riconosciuta al lavoratore.

Trattamento Economico

Percettori dei compensi di cui sopra possono essere lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori.

Le indennità corrisposte dal datore di lavoro secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva possono essere soggette ad agevolazioni fiscali e contributive.

Trattamento Economico

Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse prestato l`attività lavorativa presso la sede di lavoro abituale. Inoltre, ai fini di un `indennizzo` per il disagio derivante dallo spostamento di sede effettuato, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la relativa indennità di trasferta determinata dalla contrattazione collettiva o individuale, la quale costituisce un compenso che si aggiunge o sostituisce all`ordinaria retribuzione del lavoratore, determinata in misura fissa o in proporzione alla retribuzione, che viene erogata per ogni giorno di trasferta.

Trattamento fiscale e contributivo delle somme erogate in caso di trasferta

Concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente `tutte le somme ed i valori che il dipendente percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro` (art. 51, TUIR).

Più precisamente, l`art. 51, comma 5, del TUIR prescrive il trattamento fiscale a cui è sottoposto il trattamento economico erogato al lavoratore dipendente che si è recato in trasferta, distinguendo i casi di:

1.    Trasferta all`interno del Comune della sede abituale di lavoro: è prevista la piena imponibilità sia a livello fiscale che contributivo delle somme corrisposte a fronte di trasferte svolte dentro il Comune, salvo le spese di trasporto comprovate da dettagliata documentazione per mezzo di fatture, scontrini, incarichi, note spese, affinché sia ammessa la piena deducibilità Ires per le imprese e la non imponibilità in capo al dipendente ai fini Irpef in busta paga. È necessario che tali spese siano sostenute nello stesso luogo e tempo in cui la trasferta è avvenuta e esposte dal dipendete nella nota riepilogativa da consegnare all`azienda.

2.    Trasferta fuori dal Comune della sede abituale di lavoro, per le quali sono previste tre modalità di gestione dei rimborsi:

a)  Indennità di trasferta o rimborso forfettario, esclusa dell`imponibile fiscale contributivo fino all`importo massimo di euro 46,48 al giorno, nei casi di trasferte all`interno del territorio italiano, e di euro 77,47 al giorno nei casi di trasferte all`estero. In tali casi il lavoratore non è tenuto a presentare alcuna documentazione. L`importo eccedente tali soglie rientra nell`imponibile, salvo le spese di viaggio le quali, se validamente documentate, non vanno a determinare il reddito imponibile. La quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell`ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia resta fissata a euro 46,48 al giorno per le trasferte in Italia e a euro 77,47 al giorno per quelle all`estero;

 

b) Rimborso analitico o a piè di lista, per mezzo del quale le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal lavoratore in trasferta non concorrono alla formazione del reddito, purché siano regolarmente documentate. Inoltre, non concorrono a formare il reddito ulteriori spese che non siano documentate (come ad esempio i parcheggi), purché esse siano pari o inferiori ad euro 15,49 al giorno, nei casi di trasferte nel territorio italiano, e ad euro 25,82 al giorno, nei casi di trasferte all`estero;

 

c) Rimborso spese misto nel quale le franchigie di euro 46,48 e di euro 77,47 sono ridotte a due terzi o a un terzo, qualora venga nel contempo erogato il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio. Di conseguenza, se venissero rimborsate le spese di vitto o alloggio (o se fornite a titolo gratuito), l`importo dell`indennità di trasferta esentasse sarebbe pari a euro 30,99 al giorno (per le trasferte in Italia) e a euro 51,65 (per le trasferte all`estero). Se invece venissero rimborsate sia le spese per vitto che per alloggio, la franchigia di non imponibilità scenderebbe a euro 15,49 al giorno (per le trasferte in Italia) e a euro 25,82 (per le trasferte all`estero) (INPS circ. n. 41/1998).

Una volta, però, adottato uno dei tre sistemi previsti, lo stesso si applica per l`intera durata della trasferta, non potendosi utilizzare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro (Ag. Entr. ris. n. 143/E/2002; MF circ. n. 326/E/1997).

Per quanto riguarda la documentazione del viaggio e trasporto, mentre le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici (ferrovie, aerei, ecc.) sono direttamente documentabili mediante l`esibizione da parte del dipendente dei relativi biglietti, quelle per i viaggi compiuti con propri mezzi devono essere determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, sia diretti che indiretti. Al fine di consentire l`esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell`indennità chilometrica, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. E`, invece, necessario che, in sede di liquidazione, l`ammontare dell`indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

 

Rimborso Chilometrico

Il rimborso chilometrico è da assoggettare ai fini fiscali e contributivi se erogato a fronte di una trasferta all`interno del Comune della sede abituale del lavoratore, poiché, secondo l`opinione prevalente, non può essere considerato alla stregua delle spese di trasporto che, se validamente documentate, sono esenti.

Invece, in merito al rimborso chilometrico erogato per trasferte svolte al di fuori del Comune, l`Agenzia delle Entrate ha statuito che questo è esente da imposizione fiscale purché, in sede di liquidazione, l`ammontare dell`indennità venga calcolato in base alle Tabelle ACI e che il tutto risulti da apposita documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Infedele registrazione sul LUL dei dati.

Nel caso in cui il datore di lavoro registri sul LUL in modo non corretto le voci inerenti alla trasferta o al trasfertismo incorre nella `infedele registrazione` (art. 39 , c. 7, D.L. n. 112/2008), da cui possono derivare, oltre alle sanzioni amministrative previste (da un minimo di 150 euro, fino ad un massimo di 6.000 euro, in funzione del numero di lavoratori coinvolti e in relazione alla durata della condotta illecita), anche conseguenze rilevanti sotto il profilo retributivo, fiscale e previdenziale.


A cura di Giuseppe Contino