Con il rinnovo contrattuale dell’edilizia del 4 maggio 2022 viene introdotta la figura del Mastro Formatore Artigiano, con l’intento di evidenziare il ruolo formativo dell’imprenditore artigiano edile nel sistema della formazione continua dei lavoratori dipendenti, in un’ottica di qualificazione del settore e delle imprese artigiane.
Al titolare, socio o collaboratore familiare dell’impresa è riconosciuta la facoltà di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei lavoratori attraverso il proprio intervento nei percorsi professionalizzanti.
La qualifica di “Mastro Formatore Artigiano” è volontaria, nel rispetto dei seguenti requisiti di base:
Iscrizione da almeno 15 anni continuativi all’albo delle imprese artigiane come imprenditore edile (oppure da almeno 7 anni se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente) |
Possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza (es. ponteggi, gru, movimenti terra, …) |
Essere datore di lavoro da almeno 3 anni, con almeno un dipendente con qualifica non inferiore a O3 in applicazione del CCNL Edilizia |
Essere in regola con la normativa sulla sicurezza |
Essere in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti per l’accesso ai benefici ex art. 29 legge 341/95 |
Essere in regola con l’ultimo certificato di Congruità (ove richiesto) |
Possedere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa |
Confartigianato Como offre il supporto per la verifica dei requisiti e per la finalizzazione della pratica di richiesta della qualifica alla Cassa Edile di Como e Lecco, attraverso l’Ufficio Costruzioni (costruzioni@confartigianatocomo.it, oppure +39 031 316 390).
A seguito della prossima pubblicazione del Catalogo Formativo, i Mastri potranno concretizzare in termini economici il vantaggio di aver ottenuto questa qualifica; nel frattempo conseguire e “vantare” la qualifica offre all’Impresa la possibilità di valorizzare le proprie competenze e non comporta onere alcuno.
Lo scorso 7 dicembre il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.
La direttiva riveduta stabilisce requisiti di prestazione energetica nuovi e più ambiziosi per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturati nell’UE e incoraggia gli Stati membri a ristrutturare il loro parco immobiliare.
La revisione mira principalmente a far sì che tutti gli edifici nuovi siano a emissioni zero entro il 2030 e che gli edifici esistenti diventino a emissioni zero entro il 2050.
I due co-legislatori hanno raggiunto un accordo sull’articolo 9 bis sull’energia solare negli edifici, che garantirà la diffusione di impianti di energia solare adeguati negli edifici di nuova costruzione, negli edifici pubblici e in quelli non residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione per la quale è richiesta un’autorizzazione.
Secondo le prime informazioni, ogni Stato membro potrà adottare una propria traiettoria nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, in risposta alle richieste di flessibilità per tenere conto delle circostanze nazionali. Gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere su quali edifici puntare e quali misure adottare.
Le misure nazionali dovranno garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni.
Per quanto riguarda il patrimonio edilizio non residenziale, le norme riviste prevedono un miglioramento graduale attraverso standard minimi di prestazione energetica. Ciò porterà a rinnovare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033.
Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da questi obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, tra cui gli edifici storici, gli edifici agricoli o le case di vacanza. Inoltre:
La revisione della direttiva EPBD contiene misure volte a migliorare sia la pianificazione strategica delle ristrutturazioni sia gli strumenti operativi per garantire tali ristrutturazioni, confermando al contempo l’abbandono graduale delle caldaie a combustibili fossili. In base alle disposizioni concordate, gli Stati membri devono:
Per quanto riguarda l’ambizione confermata di rendere gli edifici a emissioni zero la norma per le nuove costruzioni, compresa l’installazione generalizzata di impianti a energia solare, sono state concordate le seguenti disposizioni:
Le prossime tappe:
L’accordo provvisorio raggiunto il 7 dicembre richiede un ulteriore lavoro tecnico prima dell’adozione formale da parte dei colegislatori. La Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento voterà il testo il 23 gennaio 2024. Una volta completato questo processo, sotto la prossima presidenza belga del Consiglio e quindi prima delle elezioni europee del maggio 2024, la nuova legislazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione ed entrerà in vigore come legge.
(Rif. www.anaepa.it)
A cura di Federica Colombini