Di seguito si propone una prima analisi delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel disegno di legge “Bilancio di previsionedello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, attualmente all’esame del Parlamento.
Per avere l’ufficialità delle di sposizioni che saranno oggetto del presente articolo, necessiterà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della disposizione di Legge.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO
DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La legge di Bilancio 2024 attualmente in discussione in Parlamento ripropone, seppur con delle novità, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, già previsto dalla legge di Bilancio 2022 e successive modifiche.
L’articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel disegno di legge in discussione alle Camere, infatti, prevede che l’esonero sia pari:
? al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
? al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Resta ferma, invece, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La “novità” rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarderebbe la presunta mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13° mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre.
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS
Per il 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:
? il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
? le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO
Viene confermato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, L. n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
Come previsto per il 2023, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000).
CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO
Il disegno di legge di Bilancio 2024 dispone, per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS realizzino la piena interoperabilità delle proprie banche dati. Tale attività di cooperazione sarà realizzata d’intesa tra le amministrazioni, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
Inoltre, al fine di favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell’IRPEF), viene disposto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall’INPS. Tali informazioni saranno utilizzate per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.
COMPENSAZIONI FISCALI TRAMITE MOD. F24
L’art. 23, commi da 7 a 10, del disegno di legge di Bilancio 2024 introduce una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni tramite Mod. F24, tra cui l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni o quando si compensano contributi previdenziali. Di nuova introduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.
Per effetto della modifica del comma 49-bis dell’art. 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1° luglio 2024, per l’impiego delle eccedenze INPS e INAIL sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, con l’aggiunta all’art. 17, D.Lgs n. 241/1997
? del nuovo comma 1-bis, viene stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata
– dai datori di lavoro non agricoli:
Ø a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
Ø dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
– dai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola: a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
– dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
? del nuovo comma 1-ter, viene stabilito che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Con l’aggiunta del nuovo comma 49-quinquies, all’art. 37, DL n. 223/2006, a decorrere dal 1° luglio 2024, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali:
? i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero
? non sono in essere provvedimenti di sospensione.
CONGEDO PARENTALE
Il disegno di legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) in tema di congedo parentale.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
L’articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2024 dispone per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese:
Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI
Il disegno di legge di Bilancio 2024 introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
A cura di Giuseppe Contino