L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale, introdotto dall’art. 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), in base al quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, limitatamente al periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito nel limite complessivo di euro 3.000.
Limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro, fissata in via generale dal comma 3, art. 51 del TUIR in euro 258,23, è dunque elevata ad euro 3.000, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.
Ancorché la legge faccia riferimento quali potenziali beneficiari i “ lavoratori dipendenti”, dunque, i titolari di reddito di lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime agevolato si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente nonché ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
L’ulteriore requisito richiesto espressamente dalla norma per la definizione dei lavoratori beneficiari della soglia di non imponibilità di euro 3.000 è la presenza di “figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR, dunque, di figli fiscalmente a carico.
A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età
- non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
- superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.
L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 12, comma 4-ter del TUIR, fermo restando il rispetto dei predetti criteri reddituali, i figli si considerano fiscalmente a carico indipendentemente dalla fruizione per gli stessi delle detrazioni che, dal periodo d’imposta 2022, sono limitate ai figli di età pari o superiore a ventuno anni.
Chiarimenti “operativi” dell’Agenzia delle Entrate
Ricordiamo che le voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000 possono essere le seguenti:
L’Agenzia conferma che il regime dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitato all’anno di imposta 2023, rappresenti un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall’art. 1, comma 1 del DL n. 5/2023 (c.d. “Decreto Trasparenza”).
Ne consegue che al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di
- euro 200 per uno o più buoni benzina
e
- euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Per espressa previsione del comma 3 dell’art. 40, l’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore da presentare al datore di lavoro di aver diritto all’agevolazione indicando il codice fiscale dei figli a carico.
La dichiarazione, in mancanza della quale l’agevolazione fiscale (e contributiva) non sarà applicabile), dovrà essere conservata da parte del datore di lavoro in caso di futuri controlli.
Il lavoratore è, altresì, tenuto a comunicare il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. In tal caso, secondo l’Agenzia, il sostituto d’imposta dovrà recuperare il beneficio non spettante.
L’ultimo periodo del comma 1, art. 40, prevede che:
“I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.”
Relativamente a questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate conferma che, in presenza delle RSU, il beneficio va riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione dell’informativa, tuttavia, riguardando l’intero periodo d’imposta 2023, lo stesso può essere riconosciuto “anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.”
A cura di Giuseppe Contino