Home - L`Artigiano Comasco

LA PAROLA ALL`ESPERTO



ENERGIA

ENERGIA ELETTRICA: LE NUOVE REGOLE SUL RECESSO ANTICIPATO PER UTENZE AZIENDALI E DOMESTICHE

Cosa cambia a seguito dell’approvazione della Delibera ARERA 250/2023/R/COM dello scorso 6 giugno

L`ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente), con la delibera 250/2023/R/COM del 6 giugno 2023, ha stabilito che a partire da gennaio 2024, i fornitori luce potranno decidere di inserire gli oneri di recesso anticipato nei contratti a prezzo fisso destinati ai clienti di piccole dimensioni (domestici e microimprese con meno di 50 dipendenti e che realizzano un fatturato/totale di bilancio che non superi i 10 milioni di euro).

Cos`è l`onere di recesso anticipato?

È una 'penale' che il consumatore finale paga al fornitore, nel momento in cui decide di cambiarlo con un altro o di recedere il contratto prima della scadenza della sua offerta luce, arrecandogli un evidente danno economico.

A chi verrà applicata la penale degli Oneri di recesso anticipato?

Questi oneri sono stati previsti dall`Autorità solo per due tipi specifici di contratto luce a prezzo fisso:

1) a tempo determinato;

2) a tempo indeterminato per cui però sono previste condizioni economiche a tempo determinato (rientrano in questa categoria le offerte 'classiche', che si trovano solitamente in commercio).

Quando un fornitore decide di aggiungere in listino una tariffa simile, è costretto a fare una stima delle spese che dovrà sostenere in un certo arco di tempo (solitamente 12 o 24 mesi) per stabilire un prezzo. Le sue previsioni, però, potrebbero essere disattese, quindi le offerte a prezzo bloccato rappresentano sempre un 'rischio' per il fornitore, specie in periodi come questo, caratterizzati da grande volatilità.

Lo scopo degli oneri di recesso anticipato, quindi, sarà quello di 'risarcire' il fornitore per le perdite subite a causa dell`eventuale disdetta prematura di un contratto da parte del cliente limitando però di fatto la libera concorrenza del mercato e la possibilità dei clienti finali di cambiare fornitore prima dello scadere della validità delle condizioni economiche a prezzo fisso in corso per usufruire di migliori offerte che potrebbero presentarsi sul mercato nel tempo.

Gli oneri di recesso anticipato sono obbligatori?

Come specificato anche nella delibera ARERA, quella di aggiungere al contratto gli oneri di recesso anticipato è solo una possibilità data ai fornitori di energia elettrica in Italia. Questo significa che alcune aziende potrebbero decidere di non applicarli ai loro contratti luce. Qualora, però, optassero per aggiungerli, devono assolutamente riportare la voce 'in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile', sia nei documenti informativi prima della firma del contratto sia nei contratti stessi, come ribadito nella stessa delibera ARERA del 6 giugno e nel decreto legislativo 210/21.

Da parte sua, il consumatore deve invece approvare e sottoscrivere l’applicazione dell’onere di recesso al momento della firma del contratto.

Se tutto ciò non dovesse avvenire, il fornitore non avrebbe nessun diritto di richiederlo in un secondo momento.

 

A quanto ammonterà l`onere di recesso anticipato?

Nel mercato libero ogni fornitore può stabilire i prezzi delle sue offerte, siano esse fisse o indicizzate. Lo stesso varrà probabilmente per l`onere di recesso anticipato, che però non potrà essere rappresentato da una quota fissa, ma varierà in base a quando avverrà effettivamente il recesso. Nulla ancora si conosce su come sarà possibile 'calcolarlo'.

Per ora l`ARERA ha dichiarato che:

-          la somma richiesta dal fornitore non potrà essere superiore rispetto alla perdita economica direttamente subita dal venditore a causa dello scioglimento anticipato del contratto;

-          dovrà essere stabilito 'in conformità con i criteri dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/2021';

-          cambierà a seconda del 'numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato'.

Detto in parole più semplici, se il recesso per cambio fornitore avverrà ad esempio due mesi prima della naturale scadenza dell`offerta, la penale sarà più bassa rispetto al caso in cui la stessa venga effettuata cinque mesi prima del termine della validità delle condizioni economiche a prezzo fisso in essere.

La norma attuale non prevede suoi specifici algoritmi di calcolo sui quali basare la definizione dei corrispettivi di uscita da offerte a prezzo fisso, ma stabilisce che questi dovranno comunque esser commisurati al danno subito dal venditore, e che è onere del venditore stesso fornire elementi che provano che quanto applicato sia congruo.

Per i motivi sopraesposti ed anche perché a tutt’oggi non risulta ancora conveniente bloccare offerte a prezzo fisso, per non correre il rischio di trovarsi davanti a brutte sorprese, diventa molto importante rivolgersi a venditori affidabili ed ancor più a realtà associative, come ad esempio C.En.P.I. (Confartigianato Energia per le Imprese), il cui compito è quello di garantire alle proprie imprese ed alle famiglie le migliori condizioni economiche di mercato accompagnate da un servizio di consulenza gratuito e sempre attivo, attraverso personale qualificato Confartigianato, che mette al primo posto la tutela degli interessi del cliente finale, sia esso impresa o famiglia.

Le novità che verranno introdotte con la presente normativa saranno oggetto di vigilanza da parte di ARERA affinché non vengano compiuti abusi a discapito dei clienti finali ma ciò nonostante si presume alto il rischio che vengano sottoscritti in buona fede contratti non tutelanti degli interessi dei clienti bensì dei venditori di energia.

Dove sarà indicata la penale nel contratto luce?

Sul contratto e sulla scheda sintetica delle offerte a prezzo fisso (a tempo determinato o indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato), qualora sia stato previsto l`onere di recesso anticipato, dovrà essere riportata una voce che riporta 'la somma massima di denaro complessivamente dovuta' , esplicitando che si tratti di una cifra limite e non dell`effettiva penale che invece verrà calcolata sulla base del numero di mesi (o giorni) che passano tra il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato. Vicino a questo dato, i fornitori luce potrebbero anche riportare, una volta stabilito, il meccanismo di calcolo per ottenere l`esatto valore del proprio onere di recesso anticipato, che terrà conto di quando avverrà il recesso. In questo modo, prima di disdire un contratto o cambiare fornitore anticipatamente rispetto alla naturale scadenza dell’offerta a prezzo fisso in corso di validità, il consumatore potrà calcolare in autonomia questa spesa, per capire a quanto ammonterà l`effettivo onere e prendere la decisione consapevolmente, solo dopo aver valutato l`effettiva convenienza.

Oneri di recesso anticipato: sono un limite o un`opportunità per il mercato libero dell’energia elettrica?

L`introduzione di questa voce nel contratto rappresenta una novità importante che rischia di influenzare l`agire delle aziende e le decisioni dei clienti finali. È bastata la diffusione di questa notizia per spaccare in due gruppi i rappresentati del settore energetico (venditori, associazioni, comparatori e i consumatori) tra chi è a favore e chi contro l`introduzione di questa nuova penale.

Cosa fare per non rischiare di sottoscrivere contratti a prezzo fisso per la fornitura di energia elettrica apparentemente vantaggiosi e che potrebbero prevedere la penale per recesso anticipato?

Prima di sottoscrivere qualsiasi nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di accettare modifiche unilaterali dei contratti in essere per le utenze aziendali o di casa chiedete la consulenza gratuita dell’ufficio energia di Confartigianato scrivendo a cenpi@confartigianatocomo.it o telefonando al numero 031.316.225

Personale esperto e qualificato di Confartigianato Como vi contatterà per consigliarvi al meglio nella scelta da compiere tutelando i vostri interessi di clienti finali.


A cura di Raffaella Puricelli