Il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto decreto lavoro), convertito in l. n. 85/2023, ha previsto l’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi dagli ordinari 258,23 annui a 3.000 euro per il solo anno 2023 ma solo per i lavoratori con figli a carico ai sensi dell’ art. 12 TUIR.
Con la circolare n. 23/E del 1° agosto u.s. l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi.
Cosa prevede la norma?
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’ art. 40 del decreto Lavoro ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’ art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR.
Per quanto riguarda gli ambiti oggettivi, l’Agenzia ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’ articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Pertanto, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari di cui all’ art. 12 TUIR.
La circolare, richiamando la relazione illustrativa della norma secondo la quale la disposizione “produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’ art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi” chiarisce che al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 40, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono nel limite di 3.000 euro non solo alla formazione del reddito da lavoro dipendente assoggettato a imposta ordinaria ma neanche al raggiungimento del limite di reddito ammesso a imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali comunali e regionali prevista per i premi di risultato.
Si ricorda, infatti, che il limite del premio detassato fino a 3.000 euro annui previsto sui premi di risultato può essere oggetto di completa detassazione e decontribuzione per il lavoratore solo qualora l’opzione della conversione in beni e servizi di welfare sia da lui effettuata e che tale opzione sia prevista dai contratti aziendali o territoriali.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia altresì che, al fine evitare che il lavoratore fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese, le eventuali somme pagate per le utenze dal lavoratore nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 - già oggetto di rimborso o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell’innalzamento operato per l’anno 2022 - non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione per l’anno 2023.
Viene confermato, analogamente all’anno 2022, che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Si ribadisce inoltre che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, senza pertanto rispettare il criterio della generalità dei dipendenti o categorie omogenee caratterizzanti la disciplina del welfare aziendale (ovvero tutti i dipendenti, categorie omogenee, …).
Per quanto riguarda il requisito essenziale di avere i figli fiscalmente a carico, l’Agenzia ricorda e precisa che:
· l’ art. 12, co. 2, del TUIR stabilisce che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
· per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro;
· in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarò necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce altresì che l’agevolazione:
· spetta in misura intera (3.000 euro) per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
· spetta nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU);
· qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR), l’agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore in quanto la norma dispone che, per beneficiare dell’esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.
In altri termini, con specifico riferimento alla possibilità di godere del beneficio in misura piena da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, il testo normativo non pone limiti specifici, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi.
L’Agenzia rappresenta che per i lavoratori con figli non a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione previsto dall’ art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 euro annui e che in tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.
Per quanto riguarda le modalità applicative, l’Agenzia chiarisce che:
· l’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
· nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, l’agevolazione non è applicabile;
· la dichiarazione, non essendo prevista forma specifica, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore (sarà onere del datore di lavoro conservare la documentazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti);
· i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d’anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio;
· per quanto riguarda l’obbligo di informativa alle RSU qualora costituite, l’Agenzia delle Entrate precisa che in presenza della rappresentanza sindacale il beneficio può essere riconosciuto dopo aver fatto l’informativa, fermo restando che il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
A cura di Giuseppe Contino