Dal giugno è entrato in vigore il nuovo regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti ed il relativo registro elettronico nazionale (RENTRI), tuttavia, non saranno rapidissimi i tempi nei quali lo stesso diventerà effettivamente operativo.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE 4 aprile 2023, n. 59, ossia il Regolamento sulla “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in vigore dal 15 giugno 2023.
Tuttavia, i tempi nei quali il decreto entrerà totalmente in vigore non sono rapidissimi.
Infatti, solo il 13 febbraio 2025 verranno abrogati gli attuali documenti: sia il modello che i contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti, sia i registri di carico e scarico.
Entro 12 dicembre 2023 il Ministero dovrà definire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al R.E.N.T.Ri. ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy.
Il R.E.N.T.Ri. introduce un modello di gestione digitale degli obblighi sulla gestione dei rifiuti, quali l`emissione dei formulari di identificazione del rifiuto e del suo trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il regolamento disciplina l`organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l`indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri. e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del R.E.N.T.Ri., incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.
Chi è obbligato ad iscriversi al R.E.N.T.Ri?
Le categorie di soggetti obbligate ad iscriversi sono 5:
1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2) i produttori di rifiuti pericolosi (cioè le imprese) e/o i produttori di rifiuti non pericolosi con oltre 10 addetti;
3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5) i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono invece esonerati dall`obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e tutte le imprese che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi al di sotto dei 10 addetti.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l`obbligo (si veda il paragrafo seguente), possono iscriversi volontariamente.
Se non si è più soggetti all’obbligo, ci si può cancellare in qualunque momento, con effetto a partire dall`anno solare successivo.
In particolare, il nuovo decreto prevede una tempistica differenziata per l’iscrizione al RENTRI a seconda delle diverse categorie di soggetti obbligati.
Allora quali sono le date a partire dalle quali enti, imprese ed altri soggetti obbligati devono iscriversi al nuovo registro?
Il nuovo regolamento, pur formalmente in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
In particolare, per quanto concerne le tempistiche di iscrizione, a far data dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 (si tratta delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero del gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta che possono essere “delegate”, al momento dell`iscrizione o successivamente ad essa, dai produttori iniziali di rifiuti ad adempiere agli obblighi regolamentari, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti);
b) a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci addetti;
c) a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Le modalità operative del R.E.N.T.Ri., a titolo esemplificativo, le istruzioni per l`accesso e l`iscrizione da parte degli operatori o la trasmissione dei dati ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli (cfr. art. 21), saranno definite invece dalla Direzione generale competente del Ministero dell`ambiente e della sicurezza energetica, sentito l`Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, ossia entro il 15 dicembre 2023.
Cosa succede fino a quando non entra a pieno regime il nuovo R.E.N.T.Ri?
Fino all’entrata in vigore “a regime” del nuovo Decreto M.A.S.E. 4 aprile 2023, n. 59, continueranno a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti in materia di tenuta dei registri di carico e scarico e di produzione dei formulari per l`identificazione dei rifiuti trasportati. Il R.E.N.T.Ri sarà interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti e con la banca dati M.U.D.
A cura di Emanuela Tardiola