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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO: INCENTIVO PER IL LAVORATORE

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto, all’articolo 1, commi 286-287, un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato c.d. Quota 103 (età anagrafica di almeno 62 anni ed anzianità contributiva di almeno 41 anni), decidono di rimanere in servizio.

Con decreto del 21 marzo 2023, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ne stabiliscono le modalità di attuazione.

Siamo in attesa delle istruzioni INPS, per gli aspetti tecnici e procedurali.

 SOGGETTI BENEFICIARI E CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

Dal 1° gennaio 2023, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103 possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

 

E’ opportuno precisare che:

·         la rinuncia non riguarda le contribuzioni minori.

·         l’importo dei contributi non versati c/dipendente è interamente corrisposto al lavoratore.

·         le somme erogate al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non contributivi.

 

La facoltà prevista dalla Legge di Bilancio 2023

  • riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
  • può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
  • ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi;
  • è revocabile.

Nell’eventualità di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

 

La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa nelle ipotesi di

ü  conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità;

ü  conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;

ü  raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore

Nel caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche

Al riguardo, si richiama sinteticamente, in forma tabellare, l’ammontare dello sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti per l’anno 2023, riproposto ad opera della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023 e recentemente modificato dal Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro).

 

 

Imponibile previdenziale mensile

Periodo gennaio - giugno 2023

Periodo luglio - dicembre 2023

Riduzione aliquota IVS

Aliquota IVS effettiva (*)

Riduzione aliquota IVS

Aliquota IVS effettiva (*)

<= 1.923 euro

3%

6,19%

7%

2,19%

> 1.923 euro e <= 2.692 euro

2%

7,19%

6%

3,19%

> 2.692 euro

0%

9,19%

0%

9,19%

 

PROCEDURA

Il lavoratore che intende avvalersi dellincentivo in esame ne dà comunicazione all’INPS.

L’Istituto provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per laccesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dallacquisizione della documentazione integrativa necessaria.

A seguito dellesercizio della facoltà di rinuncia viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile.

 

Il Decreto chiarisce, inoltre, che, se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, lobbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

Il datore di lavoro procede altresì alleventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dellincentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.


A cura di Giuseppe Contino