Riguardo alla documentazione richiesta ai soggetti esecutori di lavorazioni edili, l’art. 90 e l’allegato XVII del D.Lgs: 81/2008 s.m.i. prescrivono che le imprese esecutrici presentino una serie di documenti al committente, o al responsabile dei lavori, per attestare la loro idoneità tecnico-professionale.
In particolare la documentazione che le imprese esecutrici devono presentare, è costituita almeno da:
Nel caso di subappalto o subaffidamento ad imprese esecutrici e/o a lavoratori autonomi, l’impresa affidataria deve eseguire la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei soggetti subappaltatori e subaffidatari, ossia è tenuta a compiere un primo esame della documentazione inerente la loro idoneità tecnico-professionale e, in caso di documentazione carente o assente, prima di procedere al subappalto o al subaffidamento, ne deve chiedere l’integrazione o la sostituzione.
Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno, e i cui lavori non comportano i rischi particolari tra cui seppellimento, sprofondamento, caduta dall’alto, annegamento, esplosione, ecc. la documentazione di cui all’elenco sopra può ridursi a:
E nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, e i cui lavori non comportano i rischi particolari, la documentazione che i lavoratori autonomi debbono presentare può ridursi a:
Infine, l’indicazione che il cantiere ha un’entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno deve essere fornita dal committente (anche sulla scorta di quanto indicato al riguardo nel PSC) e non dal lavoratore autonomo.
Ai lavoratori autonomi addetti al montaggio, trasformazione e recupero delle strutture per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e per le manifestazioni fieristiche (D.M. del 22/7/14) è richiesta una documentazione minore per la quale si rimanda al testo del Decreto.
Per supporto e chiarimenti, contattate l’area sicurezza: resp. dott.ssa Emanuela Tardiola
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A cura di Emanuela Tardiola