Home - L`Artigiano Comasco

LA PAROLA ALL`ESPERTO



AMBIENTE E SICUREZZA

EDILIZIA E SICUREZZA: QUAL È LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI SOGGETTI ESECUTORI?

Riguardo alla documentazione richiesta ai soggetti esecutori di lavorazioni edili, l’art. 90 e l’allegato XVII del D.Lgs: 81/2008 s.m.i. prescrivono che le imprese esecutrici presentino una serie di documenti al committente, o al responsabile dei lavori, per attestare la loro idoneità tecnico-professionale.

In particolare la documentazione che le imprese esecutrici devono presentare, è costituita almeno da:

  • verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
  • valutare i rischi da interferenze tra diverse imprese;
  • coordinare gli interventi in materia di sicurezza delle diverse imprese durante l’esecuzione dell’opera;
  • verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per la sicurezza.

Nel caso di subappalto o subaffidamento ad imprese esecutrici e/o a lavoratori autonomi, l’impresa affidataria deve eseguire la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei soggetti subappaltatori e subaffidatari, ossia è tenuta a compiere un primo esame della documentazione inerente la loro idoneità tecnico-professionale e, in caso di documentazione carente o assente, prima di procedere al subappalto o al subaffidamento, ne deve chiedere l’integrazione o la sostituzione.

Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno, e i cui lavori non comportano i rischi particolari tra cui seppellimento, sprofondamento, caduta dall’alto, annegamento, esplosione, ecc. la documentazione di cui all’elenco sopra può ridursi a:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione (corso sicurezza lavoratori) e la relativa idoneità sanitaria (certificato rilasciato da un Medico del lavoro);
  • documento unico di regolarità contributiva (DURC)”. 

E nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, e i cui lavori non comportano i rischi particolari, la documentazione che i lavoratori autonomi debbono presentare può ridursi a:

    iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/08”. 

Infine, l’indicazione che il cantiere ha un’entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno deve essere fornita dal committente (anche sulla scorta di quanto indicato al riguardo nel PSC) e non dal lavoratore autonomo. 

Ai lavoratori autonomi addetti al montaggio, trasformazione e recupero delle strutture per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e per le manifestazioni fieristiche (D.M. del 22/7/14) è richiesta una documentazione minore per la quale si rimanda al testo del Decreto. 

Per supporto e chiarimenti, contattate l’area sicurezza: resp. dott.ssa Emanuela Tardiola

tel. 031.316361         e-mail: ambientesicurezza@confartigianatocomo.it

 


A cura di Emanuela Tardiola