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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

CONGEDO OBBLIGATORIO ED ALTERNATIVO DEL PADRE

Il D.Lgs n. 105/2022 ha previsto importanti modifiche, con decorrenza 13 agosto 2022, in tema di congedi relativi alla cura dei figli .

Le prime indicazioni operative sono state fornite dall’INPS con propria circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, rimanendo però notevoli dubbi e perplessità rispetto a diverse fattispecie che nel quotidiano potevano manifestarsi.

L’INPS, con la Circolare n. 32 del 20 marzo 2023, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito finalmente  ulteriori e fondamentali chiarimenti in materia.

In particolare, il documento di prassi amministrativa, affronta il diritto di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, a seguito di dimissioni del lavoratore padre, intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.Lgs n. 151/2001.

Ricordiamo che il D.Lgs n. 105/2022, modificando il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ha introdotto l’art. 27-bis che disciplina il congedo di paternità obbligatorio.

In particolare, il padre lavoratore dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita del bambino, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (venti in caso di parto plurimo), non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, altresì in caso di morte perinatale del figlio  (si considera morte perinatale il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, l’INPS nella Circolare n. 42 dell’11 marzo 2021 ritiene che la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi 10 giorni di vita del minore).

Il congedo, fruibile anche durante il congedo della madre lavoratrice, è compatibile con il congedo di paternità alternativo (art. 28), non modificato a livello sostanziale dal D.Lgs n. 105/2022. Ricordiamo che il congedo di paternità obbligatorio previsto dall’art. 158 del D.Lgs 151/2001 può essere usufruito dal lavoratore solamente in sostituzione della madre, in presenza di situazioni particolarmente gravi che ne inibiscono il ruolo genitoriale, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E NASPI

 

Il D.Lgs n. 105/2022 è intervenuto altresì nell’ambito del divieto di licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha  fruito del congedo di cui all’art. 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e all’art. 28 (congedo di paternità alternativo) del Testo Unico.

Già nella sua formulazione originaria la norma prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo. Dal 13 agosto 2022, per effetto della novella di cui al D.Lgs n. 105/2022, la tutela è estesa anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, prevede il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso  di licenziamento.

Ricordiamo che la lavoratrice e il lavoratore, che si dimettono nel già menzionato periodo non sono tenuti al prestare il preavviso contrattualmente previsto.

L’articolo art. 55, al comma 2, prevede altresì che la disposizione si applichi al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

Con la Circolare n. 32/2023, l’INPS, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerato che la norma si riferisce  al concetto generico di congedo per paternità, afferma che, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela prevista dall’art. 55 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis) che nel caso di fruizione del  congedo di paternità alternativo (art. 28).

Pertanto, sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105/2022, volte altresì a rafforzare  le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, il lavoratore padre dimissionario nel periodo protetto che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (art.27-bis del D.Lgs n. 151/2001) e/o del congedo di paternità alternativo (art.28 del D.Lgs n. 151/2001) ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

In correlazione ad altre fattispecie già regolamentate dalla normativa, si ritiene che il datore di lavoro sia tenuto, in tali casi, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e del c.d. ticket di licenziamento.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, si attendono le istruzioni operative specifiche da parte dell’Istituto previdenziale, per la gestione del periodo pregresso, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 105/2022 (13 agosto 2022).

 

L’Istituto specifica nel documento di prassi in oggetto che, le istanze di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri, a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte nelle more della pubblicazione della Circolare n. 32/2023, potranno essere  oggetto di riesame, su istanza del lavoratore stesso da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente.

 


A cura di Giuseppe Contino