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LA PAROLA ALL`ESPERTO



AMBIENTE E SICUREZZA

LA RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE PER L’INFORTUNIO AD UN LAVORATORE AUTONOMO

In questo articolo approfondiremo uno dei principali obblighi che ha la figura del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purtroppo spesso disatteso. 

Nei cantieri più grandi, ma anche nei piccoli lavori di ristrutturazione, quasi sempre il Committente affida l’intera opera edile o parte dei lavori, di servizi o forniture, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Queste opere possono svolgersi non solo nel classico “cantiere edile”, ma anche all’interno di un’azienda, o di una pertinenza della stessa, come un piazzale, un parcheggio o uno spazio verde.

Il primo e più importante OBBLIGO DEL COMMITTENTE è quello di verificare, prima di affidare i lavori, quello che il Testo Unico sulla sicurezza definisce l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria e la sua capacità organizzativa a realizzare i lavori o i servizi oggetto dell’appalto o del sub-appalto.

Quest’obbligo vale non solo nei confronti di un’impresa, ma anche nei riguardi di un lavoratore autonomo. 

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 2023 del 23 gennaio 2023, ha giudicato il ricorso presentato da un committente di un’opera edile, proprietario di un capannone, condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore autonomo caduto dalla copertura del capannone a seguito della rottura di una delle lastre in vetroresina mentre stava eseguendo dei lavori di rifacimento del tetto. 

Il committente, a sua difesa, sosteneva che la responsabilità di quanto accaduto era da addebitare non al locatore ma al conduttore della del capannone concesso in affitto, i cui dipendenti erano presenti sul posto al momento dell’evento e che nulla avevano fatto per evitare che ciò avvenisse.

La suprema Corte ha precisato in merito che nella prevenzione degli infortuni, per quanto riguarda l’individuazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vige comunque il principio in base al quale, ove vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell`obbligo giuridico impostogli dalla legge. Pertanto, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, doveroso per l`altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che la verifica dell’idoneità tecnico-professionale sia effettivamente stata fatta. 

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il committente risponde dell`infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile”; il committente infatti ha l’obbligo, in materia di infortuni sul lavoro, di verificare l` idoneità tecnico- professionale dell`impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.

 


A cura di Emanuela Tardiola