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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

ASSUNZIONE DI LAVORATRICI SVANTAGGIATE EFFETTUATE NEL 2021-2022 DOPO I CHIARIMENTI INPS

L’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020 del 30 dicembre 2020 (Legge  di Bilancio 2021) ha esteso l’esonero per l’assunzione delle donne svantaggiate dal preesistente 50% al 100%, per il biennio 2021-2022, e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI


L’esonero in esame spetta per:

  • le assunzioni sia full-time che con contratto part-time:
  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • la proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato.

Ad essere agevolabili sono le assunzioni di donne svantaggiate.

La condizione di svantaggio ai fini del riconoscimento del beneficio è rinvenibile:

  • nello stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi), o
  • nel rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.

 

Il 2021 il requisito di svantaggio deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il  beneficio.

Quanto sopra sta a significare che  se si intende richiedere il beneficio:

  • per un’assunzione   a  tempo  determinato,  il  requisito  deve   sussistere  alla  data    di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
  • per una  trasformazione  a  tempo  indeterminato,  senza  avere  richiesto  lo  stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del  requisito  è  richiesto  alla  data della

 

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, il beneficio è riconosciuto:

  • per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato;
  • fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga del rapporto a tempo determinato.

 

A tal riguardo, precisiamo che ai sensi della normativa vigente sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

  • donne di età non inferiore a cinquant’anni, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualunque età,
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, ovvero
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:
  • residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea,
  • che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di

 

Ai fini del riconoscimento del beneficio in esame è richiesto:

  • uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi);
  • il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.

 

Prive di impiego regolarmente retribuito

 

Ai fini della fruizione del beneficio in esame, assume fondamentale importanza la condizione “prive di impiego regolarmente retribuito”.

 Tale condizione è soddisfatta da quelle donne

  • residenti in regioni cosiddette svantaggiate, che nel periodo di 6 mesi antecedente alla data di assunzione, ovvero
  • ovunque residenti, che nel periodo di 24 mesi antecedente alla data di assunzione,
  • non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

In sintesi, in caso di assunzione di donne, con riferimento alle lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito, al fine di poter usufruire degli incentivi, il datore di lavoro è chiamato a verificare che la lavoratrice non abbia svolto attività di:

  • lavoro subordinato con un contratto di durata superiore a sei mesi;
  • collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia pari o superiore a 8.145 euro;
  • lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo pari o superiore a 800 euro.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO

Il diritto alla fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione indicati nell’art. 31 del Lgs n. 150/2015;
  • della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC;
  • dei requisiti specifici previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (incremento occupazionale) ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo in esame.

Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2021 (incremento occupazionale).

INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Come chiarito nel precedente paragrafo, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in esame, è necessario, tra l’altro, rispettare la condizione specificamente prevista dalla Legge di Bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale.

 

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

 

 

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria il calcolo dell’incremento va effettuato confrontando:

  • il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con
  • il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione.

 

L’esonero per l’assunzione di donne lavoratrici è compatibile e cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel limite della contribuzione previdenziale dovuta e comunque a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non vi

sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

 


A cura di Giuseppe Contino