LE NOVITÀ IN ARRIVO PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE TRA VITA E LAVORO: IL FAMILY ACT
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27/04/2022 è stata pubblicata la legge n. 32/2022, che delega l’Esecuto ad emanare una serie di decreti legislativi volti:
• ad introdurre nuove misure di conciliazione vita - lavoro in favore della genitorialità
• a rafforzare la struttura delle tutele già esistenti.
I provvedimenti che dovranno dare attuazione alla legge delega dovranno essere emanati nei prossimi 12 mesi ( 24 mesi per quanto riguarda le misure riguardanti il congedo parentale) e dovranno essere, in ogni caso, parametrate al valore ISEE riguardante il reddito familiare.
Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
- assicurare l`applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull`applicazione dell`indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;
- promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all`interno dei nuclei familiari, favorendo l`occupazione femminile e agevolando l`armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l`equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché` favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall`imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la mssa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
- prevedere l`introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l`individuazione dei servizi offerti e l`accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore;
- prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell`eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all`interno del nucleo familiare.
CRITERI GENERALI D’INTERVENTO
Il Governo dovrà attenersi ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
- garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l`istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l`infanzia e per l`adolescenza, dei servizi educativi per l`infanzia e delle scuole dell`infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, nonché` misure di contrasto della povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne;
- prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l`intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l`infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell`infanzia, nonché` mediante l`introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;
- prevedere che i servizi per l`infanzia possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;
- prevedere ulteriori misure di sostegno e ontributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell`apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;
- prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione viaggi di istruzione, all`iscrizione annuale o all`abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché` alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;
- razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all`acquisto di libri e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti per l`acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l`utilizzo della piattaforma telematica dell`assegno unico e universale;
- prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all`acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l`acquisto di materiale didattico;
- prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all`educazione e alla formazione dei figli nonché` alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.
Di seguito specifiche deleghe per il Governo ed interventi divisi per argomenti.
CONGEDI PARENTALI
- Possibilità per i genitori lavoratori di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un’età?€ del figlio in ogni caso non superiore a 14 anni, anche attraverso modalità flessibili secondo quanto previsto dai CCNL.
- Possibilità per i genitori lavoratori di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli.
- Estensione del diritto a fruire di permessi per le prestazioni specialistiche della donna in gravidanza, eseguite durante l’orario di lavoro, anche al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado che possa fornire la necessaria assistenza.
- Previsione di un periodo minimo, di durata non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì?€ forme di premialità?€ nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori.
N.B. La disciplina relativa ai congedi parentali viene altresì estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
CONGEDO DI PATERNITÀ E MATERNITÀ
- Prevedere un incremento della durata del periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, che spetta a prescindere dallo stato di famiglia del richiedente e anche ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e dipendenti pubblici.
- Aumentare anche l’indennità erogata a titolo di congedo di maternità.
CONCILIAZIONE VITA - LAVORO
- Modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli e l’adozione di modalità?€ di lavoro flessibile con facoltà?€ dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell’originario regime contrattuale;
- Introduzione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività?€ di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona.
FORMAZIONE DEI FIGLI E GIOVANI COPPIE
- Nuove detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;
- Accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico.
A cura di Giuseppe Contino