Disciplina del rapporto
La disciplina del lavoro minorile è contenuta nella L. n. 977/1967 e successive modifiche tra cui, in particolare, le innovazioni apportate in materia dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Le disposizioni sul lavoro dei minori si applicano anche all`apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro e al lavoro a domicilio.
La normativa pone un accento importante sui soggetti da tutelare, minori di 18 anni, che hanno un contratto o rapporto di lavoro, anche speciale.
La legge prevede la seguente distinzione:
· `bambino`, da intendersi come il minore che non ha ancora compiuto i 16 anni di età o che è ancora soggetto all`obbligo scolastico;
· `adolescente`, da intendersi come il minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni di età e che non è più soggetto all`obbligo scolastico.
Età per l`ammissione al lavoro
A far data dal 1° settembre 2007 l`età di accesso al lavoro viene elevata da 15 a 16 anni, con l’obbligo di istruzione obbligatoria per almeno dieci anni, finalizzata quest’ultima a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
In via generale vige il divieto di adibire al lavoro i bambini, tuttavia l`Ispettorato territoriale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari la potestà genitoriale, l`impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, nel settore dello spettacolo e nella realizzazione di programmi radiotelevisivi, purché non venga pregiudicata la sicurezza, l`integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Violazione dei limiti di età per l`ammissione al lavoro
La violazione dei limiti di età per l`ammissione al lavoro comporta la nullità del contratto di lavoro.
Nonostante tale nullità il minore ha comunque diritto:
· alla retribuzione per tutto il tempo in cui il rapporto ha avuto, di fatto, esecuzione (art. 2126, comma 2, cod. civ.);
· alla costituzione della posizione assicurativa mediante il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro ed alle prestazioni previdenziali delle assicurazioni generali obbligatorie.
·
L`art. 6 della L. n. 977/1967 dispone poi il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori espressamente indicati nell`allegato I alla stessa legge.
Allegato I
I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell`articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:
- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- esplosivi, categoria `esplosivo instabile`, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334); - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) piombo e composti;
d) amianto.
II. Processi e lavori:
Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all`attività nel suo complesso.
1) Processi e lavori di cui all`allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall`art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) [Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica].
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall`articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l`uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l`uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
In particolare, sono vietate le mansioni che espongono agli agenti fisici, biologici e chimici ed una serie di processi e lavori pericolosi e/o pesanti
In deroga al divieto, le mansioni, i processi ed i lavori indicati nell`allegato, possono essere svolti, con preventiva autorizzazione dell`Ispettorato territoriale del lavoro e previo parere della ASL competente per territorio, per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, purché sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
Il Ministero del lavoro ha precisato che il rapporto di apprendistato rientra nella deroga sopra citata in quanto l`apprendista durante il periodo di tirocinio svolge, oltre che un`attività lavorativa anche un`attività di formazione pratica continua e pertanto tale attività concretizza quella formazione professionale sottoposta a preventiva autorizzazione dell`Ispettorato territoriale del lavoro.
Ai sensi dell`art. 7 della L. n. 977/1967 il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro ed a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all`età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull`organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell`informazione dei minori.
Per i bambini (nei casi in cui è consentita l`attività lavorativa) e per gli adolescenti l`ammissione al lavoro è consentita purché siano riconosciuti idonei a seguito di visita medica da effettuarsi, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale o che operi in convenzione con lo stesso, sempre comunque incardinato all`interno dell`organizzazione sanitaria pubblica, come il medico di base.
L`idoneità dei minori all`attività lavorativa cui sono addetti deve essere successivamente accertata mediante visite periodiche da effettuarsi ad intervalli non superiori ad un anno.
Se il minore è adibito ad attività lavorative per le quali è disposta la sorveglianza sanitaria, le visite di cui sopra sono effettuate dal medico competente nominato dal datore di lavoro a norma del D.Lgs. n. 81/2008.
L`esito delle visite mediche deve essere comprovato da apposito certificato.
Orario di lavoro
L`orario di lavoro dei minori di anni 16 liberi dagli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali
L`orario di lavoro dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Gli adolescenti, inoltre, non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Riposi intermedi
La legge stabilisce che l`orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti (anche apprendisti) non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza.
Qualora l`orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un`ora, riducibile a mezz`ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dall`Ispettorato territoriale del lavoro, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.
E` vietato adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi per notte un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l`intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.
In deroga al suddetto divieto, la normativa vigente prevede che la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
Inoltre, gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell`azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro in tal caso deve dare immediata comunicazione all`Ispettorato territoriale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Riposo settimanale
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
In caso di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonchè, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
In particolare, rientrano nel settore della ristorazione, sia gli esercizi di ristorazione in senso stretto, sia gli esercizi per la somministrazione di dolciumi come caffè, bar, negozi di pasticceria, nonché ogni altra attività assimilabile alle suddette nelle modalità di espletamento, come l`attività di produzione di paste fresche.
I minori che non hanno compiuto i 16 anni di età hanno diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni; quelli che hanno compiuto i 16 anni di età hanno diritto ad un periodo minimo annuale di ferie stabilito dalla legislazione italiana in 20 giorni.
In relazione alle prescrizioni stabilite dalla L. n. 977/1967, l`art. 26 della legge medesima) sancisce che il datore di lavoro che contravvenga:
Disposizione contravvenuta |
Sanzione |
ü divieto di adibire i minori al lavoro; ü divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicate nell`allegato I; ü divieto di far proseguire il lavoro al minore risultato non idoneo a seguito di visita medica; |
è punito con l`arresto fino a sei mesi |
ü età minima per l`ammissione al lavoro; ü svolgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell`allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti; ü comunicazione delle informazioni relative alla valutazione dei rischi ai titolari della potestà genitoriale; ü visita medica; ü lavoro notturno; ü orario di lavoro; ü riposo settimanale; |
è punito con l`arresto non superiore a sei mesi o con l`ammenda fino a € 5.164; |
Chiunque, senza l`autorizzazione dell`Ispettorato territoriale del lavoro fa svolgere agli adolescenti le attività di cui all`allegato I è punito con la sanzione amministrativa fino a € 2.582.
A cura di Giuseppe Contino