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LA PAROLA ALL`ESPERTO



MEDICINA DEL LAVORO

PREPOSTI, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: NUOVI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Con il D.L. 146/2021, in vigore dal 21 dicembre dell’anno scorso, sono state apportate importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/2008.

Per le imprese di piccole dimensioni, queste modifiche rappresentano dei nuovi obblighi che impattano in modo significativo sulle attività quotidiane.
Un primo e importante OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO riguarda il PREPOSTO.
Con questo articolo entriamo meglio nei dettagli: obbligo di individuazione del preposto, analisi dei compiti e delle responsabilità di questa figura della sicurezza.
il Datore di lavoro deve individuare uno o più preposti. Se appaltatore o subappaltatore, il datore di lavoro deve indicare espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto.

Innanzitutto occorre partire dalla definizione di PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa


Chiariamo, dunque quali sono i suoi COMPITI. Il preposto sovrintende e vigila affinché i singoli lavoratori:

- rispettino i loro obblighi di legge,
- rispettino le disposizioni aziendali su sicurezza e salute sul lavoro,
- usino i mezzi di protezione collettivi e i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

In caso rilevi comportamenti non conformi rispetto alle istruzioni impartite dal datore di lavoro, il preposto interviene per modificare tali comportamenti, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Il preposto, poi, interrompe l’attività del lavoratore se quest’ultimo non attua le indicazioni fornite, e ne informa i diretti superiori.

Se rileva carenze riferite a mezzi e/o attrezzature di lavoro, o condizioni di pericolo, se necessario, il preposto interrompe l’attività temporaneamente e segnala subito al datore di lavoro le non conformità.

Come è facile intuire, sono compiti “delicati” che comportano un’assunzione di responsabilità personale.

Inoltre, la normativa prevede anche delle SANZIONI a carico dei preposti: nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti penalmente (arresto da uno a due mesi) o con ammende pecuniarie (da 245 a 1.475 €).

I Preposti, per svolgere al meglio le loro funzioni, ricevono adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto prevederà un prossimo Accordo Stato-Regioni.

i Preposti devono essere formati e aggiornati secondo le previsioni legislative già in vigore, in attesa che il nuovo accordo accorpi, rivisiti e modifichi tutti gli attuali accordi in materia di formazione obbligatoria per la sicurezza.

Confartigianato Como organizza corsi di formazione obbligatoria per preposti che coprono tali obblighi:

-          FORMAZIONE BASE: (previa formazione sicurezza lavoratori già effettuata)
-          AGGIORNAMENTO: (previa formazione base preposti già effettuata)

Confartigianato Como, inoltre, fornisce consulenza e supporto specifico alle imprese per l’individuazione dei preposti aziendali alla sicurezza e il necessario aggiornamento dei documenti relativi.

Infine, lo stesso D.L. 146/2021, ha previsto un ulteriore obbligo che riguarda l’addestramento.

Come prima, è utile precisare cosa si intende per ADDESTRAMENTO:

  • È il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, DPI e procedure di lavoro.

  • viene effettuato da persona esperta.

  • Deve essere svolto sul luogo di lavoro.

  • Consiste in una PROVA PRATICA se si tratta di utilizzare attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, DPI.

  • Consiste in una ESERCITAZIONE PRATICA per applicare correttamente e in sicurezza delle procedure di lavoro.

 

La novità introdotta recentemente, prevede l’obbligo di registrare le attività di addestramento effettuate (dopo il 21.12.2021) in un apposito registro.

Tale registro può essere anche su supporto informatico.


A cura di Emanuela Tardiola