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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L`apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a causa mista in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all`apprendista non solo la retribuzione ma anche la formazione necessaria al conseguimento di una qualificazione professionale.

Esistono tre tipologie di apprendistato:

  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per gli under 25 al fine di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
  • apprendistato professionalizzante per i giovani tra i 18 (17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori.

Questo articolo approfondirà il contratto di apprendistato professionalizzante, rimandando la trattazione delle altre due tipologie di apprendistato ad altri numeri de “L’Artigiano Comasco”.

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale.

Al termine dell`apprendistato, le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall`art. 2118 cod. civ.. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Assunzione e svolgimento del rapporto

Come detto in premessa, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni (17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale) ed i 29 anni. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’eventuale assunzione dell’apprendista minorenne deve essere preceduta dalla valutazione specifica dei rischi per minori. Le risultanze determineranno la necessità o meno di richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’autorizzazione in deroga per procedere con l’assunzione. I rischi per minori dovranno altresì essere comunicate, da parte del datore di lavoro, ai detentori della potestà genitoriale

L`assunzione deve essere comunicata in via telematica al Centro per l`impiego competente entro il giorno antecedente l`instaurazione del rapporto di lavoro, con le modalità previste per la generalità dei lavoratori.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Tali limitazioni non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all`art. 4 della L. n. 443/1985.

Il datore di lavoro dovrà nominare un tutor che affianchi il lavoratore.

Visita medica preventiva/preassuntiva

Prima di procedere con l’assunzione, esiste l’obbligo di certificazione sanitaria previsti dal T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

Orario di lavoro e retribuzione

Gli apprendisti sono equiparati interamente agli altri lavoratori (maggiorenni e minorenni).

La normativa vigente prevede il divieto di retribuire l`apprendista a cottimo. La retribuzione è fissata in base alle previsioni dei contratti collettivi in funzione dell`inquadramento contrattuale dell`apprendista. Quanto alle modalità di calcolo è prevista l`alternatività tra l`istituto del sottoinquadramento e quello della percentualizzazione. Nel primo caso, l`apprendista può essere sottoinquadrato fino a due livelli e percepire una retribuzione commisurata al livello di inquadramento, generalmente di progressiva elevazione con il passare del tempo.

Nell`altro caso, la retribuzione del lavoratore è una quota percentuale di quella percepita al livello di qualifica cui è finalizzato l`apprendistato; essa è crescente in ragione dell`anzianità di servizio.

Conclusione del rapporto

Le parti (datore di lavoro e apprendista) hanno la facoltà di recedere dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione, con rispetto del preavviso ai sensi dell`art. 2118 cod. civ., ma senza alcun obbligo di motivazione. Il termine per l`esercizio del preavviso decorre dal momento in cui termina la formazione.

Se nessuna delle parti esercita questa facoltà, il rapporto di lavoro prosegue come un normale contratto a tempo indeterminato.

Durante l`apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato, mentre per quanto riguarda tutte le altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, si applica la normativa generale.

E`, altresì, possibile confermare il lavoratore a tempo indeterminato prima della conclusione del periodo di formazione. Al fine di evitare contestazioni da parte degli enti preposti alla verifica, nonché da parte del lavoratore medesimo è evidente che necessiti che il lavoratore abbia svolto un periodo di apprendistato consono nell’ambito del quale abbia potuto conseguire la qualificazione prevista dal piano formativo.

Computo degli apprendisti

Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l`applicazione di particolari normative e istituti.

Gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:

  • la durata e le modalità di erogazione della formazione per l`acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
  • la durata, anche minima, del periodo di apprendistato, che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell`artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Formazione

La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell`azienda ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall`offerta formativa pubblica, interna o esterna all`azienda, finalizzata all`acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto, del titolo di studio e delle competenze dell`apprendista

In particolare la durata ed i contenuti dell`offerta formativa pubblica sono determinati, per l`intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall`apprendista al momento dell`assunzione:

  • 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I° grado.
  • 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

In assenza di un`offerta formativa pubblica, la formazione dell`apprendista è esclusivamente a carico del datore di lavoro, anche per la parte relativa alle competenze di base e trasversali.

La suddetta formazione, come già detto, è integrata da quella professionalizzante prevista dalla contrattazione collettiva.

La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro. Tale registrazione può avvenire mediante annotazione dell`attività espletata su un registro del datore di lavoro.

 

Agevolazioni contributive

Aziende fino a 9 addetti 

Qualifica

Anzianità

Contributo datore (%)

Contributo apprendista (%)

Totale contributi

Apprendisti - Contratti stipulati dal 1/1/2017

1° anno

4,81

5,84

10,65

-

2° anno

6,31

5,84

12,15

-

Altri anni

13,31

5,84

19,15




Aziende da 9 a 50 addetti 

Qualifica

Contributo datore (%)

Contributo apprendista (%)

Totale contributi

Apprendisti

13,31

5,84

19,15



Aziende oltre 50 addetti 

Qualifica

Contributo datore (%)

Contributo apprendista (%)

Totale contributi

Apprendisti

13,61

5,84

19,45

 

 

Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l`aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato


A cura di Giuseppe Contino