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LA PAROLA ALL`ESPERTO



FISCO

IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON OPERATORI SAMMARINESI PORTA AD UNA ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

 

Cambiano gli adempimenti relativi alle operazioni tra Italia e San Marino. Il provvedimento del 5 agosto 2021 ha stabilito le modalità tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti che, in via transitoria dal prossimo 1° ottobre applicano le nuove disposizioni; l’Ufficio tributario di San Marino, con nota del 31 agosto 2021, ha conseguentemente reso noto il codice destinatario utilizzabile dai fornitori italiani nelle fatture emesse nei confronti dei clienti sammarinesi.

 

Dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, quindi, è facoltativa l’emissione e la ricezione della fattura elettronica tra operatori italiani e sammarinesi, i quali potranno conseguentemente anche mantenere la modalità cartacea.

 

LE REGOLE GENERALI: IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE DEL 21 GIUGNO 2021

 

Ø Cessioni di beni Verso San Marino

 

Le cessioni di beni ad operatori economici residenti a San Marino, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia sono assimilate alle esportazioni e sono non imponibili ai fini IVA ai sensi degli articoli 8 e 9 D.P.R. 633/72.

È assimilato alle cessioni di beni l’invio di beni nel territorio sammarinese mediante trasporto o spedizione a cura dell’operatore italiano o da terzi per suo conto.

 

Ø Acquisti di beni da San Marino

 

Nel caso di acquisti di beni da parte di un soggetto passivo IVA italiano presso un operatore sammarinese, l’imposta è assolta con due modalità alternative:

 

-       emissione di fattura con IVA,

-       emissione di fattura senza indicazione dell’IVA; in tal caso l’imposta va regolarizzata dall’acquirente.

 

Ø Non costituiscono cessioni né acquisti verso/da San Marino le seguenti operazioni:

-       relative a beni inviati a San Marino/Italia per lo svolgimento di perizie/operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione o a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o rivendita, se i beni sono successivamente trasportati/spediti al committente;

-       introduzione a San Marino/Italia di beni temporaneamente utilizzati per l’effettuazione di prestazioni,

a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro (art. 39 DPR 633/72) e la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

 

Ø Momento di effettuazione delle operazioni

 

Le cessioni/acquisti si considerano effettuate all’inizio del trasporto/spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dall’Italia o da San Marino.

A tale regola, fanno eccezione:

·         le cessioni/acquisti con effetti traslativi/costitutivi che si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione: in tal caso, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui gli stessi si producono e, comunque, dopo un anno dalla consegna/spedizione.

·         I beni trasferiti in base a contratti estimatori e simili: in tal caso, l’operazione si considera effettuata:

Ø all’atto della rivendita;

Ø alla scadenza del termine pattuito, se i beni non sono restituiti anteriormente;

Ø in ogni caso, dopo il decorso di un anno dalla consegna/spedizione.

 

L’emissione della fattura anteriormente ai già menzionati eventi, o il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, comporta che l’operazione si considera effettuata alla data della fattura o a quella del pagamento, limitatamente all’importo fatturato/pagato.

 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI DA/VERSO SAN MARINO

In via facoltativa dal 1° ottobre 2021, ed obbligatoriamente dal 1° luglio 2022, le cessioni di beni effettuate da operatori sammarinesi verso l’Italia, e viceversa, sono effettuati con fattura elettronica. Rimane, tuttavia, la possibilità di emissione della fattura cartacea nei casi in cui quella elettronica non è obbligatoria per legge. Per le prestazioni di servizi, l’utilizzo della fattura elettronica rimane facoltativa anche a regime.

 

CESSIONI DI BENI VERSO OPERATORI ECONOMICI DI SAN MARINO

 

Codice destinatario da indicare nella FATTURA EELETTRONICA

 

L’Ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario (7 caratteri alfanumerici):

 

2R4GTO8

 

L’omessa compilazione del campo “codice destinatario”, nella Fattura Elettronica, comporta lo scarto della fattura da parte di SDI.

 

Procedura per le cessioni di beni verso operatori economici di San Marino documentate da FATTURA ELETTRONICA

 

Le cessioni di beni, effettuate dagli operatori italiani nei confronti di soggetti sammarinesi, sono documentate da fattura (incluse le note di variazione) emessa in formato elettronico (FE) tramite SDI, in via facoltativa dal 1° ottobre 2021 e per obbligo dal 1° luglio 2022.

L’operatore italiano che cede i beni all’operatore sammarinese che abbia comunicato il proprio numero di identificazione:

·         indica nella Fattura Elettronica il numero identificativo del cessionario sammarinese,

·         trasmette tramite SDI le fatture all’Ufficio tributario di San Marino. Sulla Fattura Elettronica è, a tale scopo, indicato come codice destinatario quello dell’Ufficio tributario di San Marino.

L’ Ufficio:

Ø  verifica il regolare assolvimento dell’IVA sull’importazione;

Ø  convalida la regolarità della fattura;

Ø  comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (individuato nella Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino) attraverso canale telematico. L’operatore italiano visualizza l’esito del controllo, effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino, attraverso gli usuali servizi di consultazione delle fatture elettroniche emesse.

Se entro 4 mesi dall’emissione della fattura, l’Ufficio non convalida la regolarità della fattura, la cessione deve essere assoggettata ad IVA e l’operatore economico italiano emette nota di variazione nei trenta giorni successivi, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

 

Le cessioni verso operatori economici di San Marino documentate con fattura cartacea

 

L’emissione della fattura, in formato elettronico, non è obbligatoria per i soggetti esclusi da tale obbligo. In tali casi, la fattura analogica è emessa in formato cartaceo in tre esemplari, due dei quali consegnati all’acquirente sammarinese.

 

Ø  Cosa fa l’acquirente sammarinese

Una delle copie in possesso dell’acquirente sammarinese deve essere vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare, contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. Di San Marino – Uff. tributario”.

Il possesso di tale copia della fattura, opportunamente vidimata, costituisce la condizione per la non imponibilità dell’operazione.

 

Ø  Cosa fa il cedente italiano

Il cedente italiano, dopo l’emissione in 3 copie della fattura cartacea, attende il ricevimento da parte della controparte sammarinese della copia della fattura opportunamente vidimata (come sopra indicato). Se entro i successivi 4 mesi dalla data di emissione della fattura l’operatore italiano non ha ricevuto tale copia, il cedente deve:

Ø  darne comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino e, per conoscenza, alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino;

Ø  emettere nota di variazione, senza sanzione ed interessi, se entro i successivi 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata.

L’Ufficio tributario di San Marino, in relazione a ciascun operatore sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati relativi alle fatture cartacee emesse dai cedenti italiani presentate per il pagamento dell’imposta sammarinese:

Ø  numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente,

Ø  numero, data e imponibile della fattura.

 

L’Ufficio, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette i suddetti dati all’Amministrazione finanziaria italiana, unitamente a quelli degli acquirenti sammarinesi.

Tali informazioni sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi (art. 19 D.M. 21/6/2021).

 

Il Decreto Ministeriale 24 dicembre 1993 (abrogato dal 1° ottobre 2021 e sostituito dal Decreto Ministeriale in esame) prevedeva che le cessioni di beni verso operatori sammarinesi sono non imponibili se, l’operatore italiano provvede a redigere, per la sola parte fiscale, il modello INTRA da presentarsi, comunque, solo se i cedenti intrattengono rapporti commerciali con Paesi comunitari. Il nuovo Decreto Ministeriale nulla prevede in merito, lasciando intendere che, indipendentemente dal fatto che l’operatore italiano certifichi la cessione con fattura elettronica o cartacea, non sussiste più l’obbligo di presentazione del modello INTRA cessioni.

Al riguardo, è stato richiesto un chiarimento all’Amministrazione Finanziaria.  

 

4.5 Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd “esterometro”)

L’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, prevede l’esonero dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere in presenza di un documento elettronico trasmesso tramite SDI. Si ritiene che rientrino in tale esclusione anche le operazioni tra Italia e San Marino, se documentate da FE. Quindi, dal 1° ottobre, per le operazioni documentate da FE (anche in via facoltativa), la comunicazione non dovrebbe essere più necessaria.

Anche relativamente a tale aspetto, è stato richiesto un chiarimento ufficiale all’Agenzia delle entrate.

 

4.6 Cessioni verso privati di San Marino

Le cessioni di beni effettuate da operatori economici italiani verso consumatori finali (privati) sammarinesi, sono soggette ad IVA in Italia (art. 13, c.1, DM 21/6/2021).

Fanno eccezione le cessioni di mezzi di trasporto nuovi (art. 14 DM 21/6/2021) e le vendite a distanza (art. 15 DM 21/6/2021).

 

1.     ACQUISTI DI BENI DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI DA OPERATORI SAMMARINESI

Sul lato acquisti, occorre distinguere se la fattura emessa dal cedente sammarinese è in formato elettronico o cartaceo e se la stessa preveda o meno l’addebito dell’IVA. Ai fini dell’assolvimento dell’IVA, infatti, è possibile seguire due metodi fra di loro alternativi: addebito dell’IVA dovuta dal cessionario italiano ovvero non addebito dell’IVA ed assolvimento della stessa, da parte del cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

 

Attenzione: la normativa sammarinese (decreto delegato n. 147 del 5 agosto 2021, che disciplina gli scambi commerciali tra Italia e RSM), all’articolo 18 espressamente prevede l’esclusione dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per gli operatori economici stabiliti o identificati nella Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro (salvo il caso in cui presentino apposita opzione per l’emissione in formato elettronico). Il cessionario italiano che acquista beni dall’operatore sammarinese non è, pertanto, tenuto a verificare se quest’ultimo rientra o meno nell’esclusione accettando, di conseguenza, la modalità (cartacea o elettronica) con cui la fattura viene emessa.

 

5.1 Acquisto da operatori economici di San Marino documentati mediante FE

Gli acquisti effettuati da cedenti sammarinesi sono documentati da fattura (incluse le note di variazione) emessa in formato elettronico tramite SDI, con o senza addebito d’imposta.

Sono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al SDI, che le recapita all’acquirente italiano, il quale può visualizzare le FE ricevute.

 

Ø FE con addebito dell’IVA (art. 7 D.M. 21/6/2021)

L’IVA è esposta in fattura e versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio tributario.

Tale Ufficio, entro 15 giorni:

-       riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino,

-       invia alla già menzionata Direzione gli elenchi riepilogativi in formato elettronico delle fatture corrispondenti ai versamenti.

La Direzione Provinciale, entro i successivi 15 giorni:

-       controlla la corrispondenza tra versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportate in elenco,

-       ne dà comunicazione all’Ufficio tributario:

o    l’esito positivo è reso noto telematicamente anche al cessionario,

o    l’esito negativo (cioè, la mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti) comporta una integrazione dell’imposta da parte dell’Ufficio tributario (se il versamento è carente), oppure una restituzione delle somme non dovute da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino (se il versamento è eccedente le somme dovute).

Solo dopo l’esito positivo del controllo (anche a seguito di integrazione del versamento), il cessionario italiano può operare la detrazione (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972).

 

Ø  FE senza addebito d’imposta

L’IVA non è esposta nella FE e deve essere assolta dall’operatore italiano tramite l’integrazione della stessa (art. 17, c. 2, DPR 633/72).

A tal fine, l’operatore italiano, che riceve la FE tramite SDI, deve:

-       indicare l’IVA nella fattura,

-       annotare la stessa nel registro delle vendite e degli acquisti.

 

Acquisto da operatori economici di San Marino documentati mediante fattura cartacea

 

Gli operatori economici sammarinesi, che non emettono fattura elettronica, possono (analogamente alla fattura elettronica), prevedere o meno l’addebito dell’IVA.

 

Ø  Fattura cartacea con addebito dell’IVA

Il cedente sammarinese che emette fattura cartacea con addebito dell’IVA:

·         emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA del cessionario italiano;

·         presenta all’Ufficio tributario di San Marino le 3 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari e consegna l’IVA che risulta dovuta all’Ufficio;

·         trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’Ufficio che l’ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco (fattura che sarà poi registrata tra gli acquisti, per la detrazione).

L’Ufficio tributario di San Marino:

Ø  acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi;

Ø  entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale Pesaro-Urbino;

Ø  trasmette alla Direzione le 3 copie delle fatture ricevute e le 3 copie degli elenchi riepilogativi compilati dai cedenti sammarinesi.

La Direzione Provinciale, entro i successivi 15 giorni:

Ø  controlla la corrispondenza tra versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportate in elenco;

Ø  ne dà comunicazione all’Ufficio tributario;

Ø  restituisce all’Ufficio tributario l’originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione ed una copia della distinta di trasmissione;

Ø  trattiene una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.

o    L’esito negativo (cioè, la mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti) comporta una integrazione dell’imposta da parte dell’Ufficio tributario (se il versamento è carente), oppure una restituzione delle somme non dovute da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino (se il versamento è eccedente le somme dovute).

o    L’esito positivo consente la detrazione dell’imposta da parte del cessionario italiano, che annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese.

 

Ø Fattura cartacea senza addebito dell’IVA

L’operatore sammarinese:

·         emette la fattura in 2 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA del cessionario italiano;

·         presenta all’Ufficio tributario le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 esemplari;

·         trasmette al cessionario italiano uno dei due esemplari della fattura restituita dall’Ufficio, dopo che vi ha apposto il timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Gli acquirenti italiani:

Ø  assolvono l’IVA tramite l’integrazione della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese, (art. 17, c.2, DPR 633/72);

Ø  indicano l’IVA nella fattura;

Ø  annotano la fattura nel registro delle vendite e degli acquisti, operando la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.

 

Se l’acquirente italiano non riceve la fattura nei 4 mesi successivi, o riceve fattura irregolare, deve nei 30 giorni successivi provvedere all’emissione della stessa e/o alla sua regolarizzazione, e al versamento dell’imposta.

 

L’Ufficio tributario di San Marino, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all’Amministrazione Finanziaria Italiana i seguenti dati in relazione alle fatture cartacee emesse dai cedenti sammarinesi:

Ø  numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi,

Ø  partita IVA e dati anagrafici del cessionario italiano,

Ø  numero, data e imponibile della fattura.

Tali informazioni sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi (art. 19 DM 21/6/2021).

 

Acquisti di beni da parte di privati italiani da San Marino

 

Le cessioni di beni effettuate da operatori economici sammarinesi verso consumatori finali (privati) italiani, sono soggette ad IVA a San Marino.

Fanno eccezione le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e le vendite a distanza.

 

PRESTAZIONI DI SERVIZI

 

La fattura per le prestazioni di servizi rese da operatori italiani nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione attribuito da San Marino, può essere emessa in formato elettronico tramite SDI, che la trasmesse all’Ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Per le prestazioni di servizi, la fattura elettronica resta facoltativa anche a regime (post 1° luglio 2022).

 

 


A cura di Francesco Bilancia