Home - L`Artigiano Comasco

LA PAROLA ALL`ESPERTO



FISCO

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI DI IMPORTO FINO A 5.000 EURO

 

Stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, affidati

all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010

 

PREMESSA

L’articolo 4 del cosiddetto «Decreto Sostegni» (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41),ha disposto l`annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

 

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:

 

·         Rottamazione - ter delle cartelle (art. 3 Decreto-Legge n. 119 del 2018), relativa ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive, anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;

 

·         Saldo e Stralcio (art.1, commi da 184 a 198 Legge di Bilancio 2019 e Legge n. 145 del 2018), che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare);

 

·         Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio (art.16-bis Decreto-Legge n. 34 del 2019,) che ha riaperto i termini ai contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

 

L’agevolazione opera in favore di: 

·         persone fisiche, 

·         soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

 

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa al provvedimento, l’agevolazione riguarda i carichi affidati agli Agenti della Riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa.

 

È previsto che, con Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, siano stabilite le modalità e le date dell`annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. È ivi precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data di annullamento.

 

È altresì previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e fino alla data stabilita dal Decreto Ministeriale per l`annullamento automatico, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

 

Sono escluse dall’annullamento automatico:

 

-       le somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 

-       le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;

 

-       l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

 

IL DECRETO 14 LUGLIO 2021

 

Per l’attuazione, in riferimento alle date e alle modalità di annullamento dei debiti in argomento, è intervenuto il Decreto 14 luglio 2021, recante “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - del 2 agosto 2021, n. 183.

 

Il Decreto ha fissato le seguenti date e modalità.

 

Entro il 20 agosto 2021 l’Agente della Riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021:

 

·         delle persone fisiche 

·         e dei soggetti diversi dalle persone fisiche

 

aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo:

 

·         di capitale, 

·         interessi per ritardata iscrizione a ruolo, 

·         e sanzioni,

 

risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

 

Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Agente della Riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali richiesti (conseguimento, nel periodo d’imposta 2019, di un reddito imponibile fino a 30.000 euro), restituisce a quest’ultimo l’elenco, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del Decreto in argomento (14 luglio 2021), risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti dei 30.000 euro.

 

L’annullamento automatico dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali NON sono segnalati dall’Agenzia delle Entrate come sopra descritto.

 

Tuttavia, nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati nell’elenco trasmesso dall’agenzia delle entrate all’agente della riscossione.

 

Ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore e, dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’Agente della Riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate.

 

Infine, il Decreto 14 luglio 2021 stabilisce che cessa, alla data del 31 ottobre 2021, la sospensione della riscossione di detti debiti residui (per importi inferiori a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) per i quali sussistono i requisiti disposta dall’art. 4, comma 6, del D.L. 41/2021: da questa data ripartono i relativi termini di prescrizione.

 


A cura di Francesco Bilancia