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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Tipologia contrattuale

Il lavoro a tempo parziale (o 'part-time') consiste in un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dallo svolgimento di attività per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto a quello normale previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.

 

Ambito di applicazione

Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro.  Il part-time è compatibile altresì, secondo il Ministero del Lavoro, con il contratto di apprendistato, qualora la l’articolazione dell`orario e l’ammontare delle ore prestate non siano  di ostacolo al raggiungimento delle finalità tipiche dello stesso contratto.

 

  1. Stipulazione del contratto

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto ai soli fini della prova e deve contenere puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell`orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all`anno.

Il patto di prova è compatibile con il rapporto di lavoro a part-time. Al momento dell`assunzione a part-time, è consigliabile specificare la durata del periodo di prova, precisando che per 'giorno di lavoro effettivo' si intende la giornata lavorativa ridotta rispetto a quella normale, se la prestazione avviene tutti i giorni, ovvero ogni giornata in cui è prevista la prestazione di lavoro, nel caso di lavoro prestato solo per alcuni giorni alla settimana.

 

Durata della prestazione

Come detto precedentemente, il lavoro a tempo parziale si caratterizza per una riduzione dell`orario di lavoro rispetto al tempo pieno ovvero l`eventuale minor orario normale previsto dai contratti collettivi.

 

Clausole elastiche

Il D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto degli strumenti finalizzati ad una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa: le cd. clausole elastiche.

Concretamente il datore di lavoro ed il dipendente, in ossequio a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata,  possono infatti pattuire, per iscritto, clausole elastiche che si concretizzano nella possibilità data al datore di lavoro di variare la  collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

La legge prevede che il prestatore di lavoro abbia diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve diverse intese fra le parti, nonché a specifiche compensazioni (maggiorazioni retributive), nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.

 

Lavoro supplementare

Per lavoro supplementare si intende quello reso oltre l`orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.

Il datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, ha facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento delle suddette prestazioni supplementari (art. 6, D.Lgs. n. 81/2015).

Solamente nell’ipotesi di mancata regolamentazione dell’istituto del part-time da parte della contrattazione collettiva, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.

Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell`incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

 

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è ammissibile anche nell`ambito del rapporto di lavoro part-time (ad esempio qualora fossero raggiunte le 40 ore settimanali) e ad esso si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

 

Trattamento economico e normativo

Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento

Quanto appena detto sta a significare che il lavoratore assunto con contratto a tempo parziale beneficia, in linea di principio, degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno.

 

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa

Se le parti sono d’accordo, a fronte di atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (e viceversa).

E’ importante evidenziare che Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Anche la modifica in incremento o in diminuzione ovvero di modifica della distribuzione dell’orario di lavoro devono essere concordare per iscritto tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

 

Diritto di precedenza

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l`espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

Computo dei lavoratori a tempo parziale

Ai fini dell`applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all`orario svolto, rapportato al tempo pieno.


A cura di Giuseppe Contino