La Camera dei deputati ha introdotto, nel corso dell’iter di conversione, numerose modifiche al Decreto-legge n. 73 del 2021
Nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge “Sostegni-bis” sono state apportate numerose modifiche, molte delle quali di carattere fiscale.
Tra le quali:
LE MODIFICHE DI MAGGIORE INTERESSE
Di seguito sono illustrate alcune delle modifiche di particolare interesse.
Articolo 1
Contributo a Fondo perduto
All’articolo 1 è soppresso il comma 30 e introdotto il comma 30–bis.
Il comma 30-bis assegna, ai titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del TUIR), nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in possesso dei requisiti richiesti dal decreto-legge n. 41 del 2021 e dal provvedimento in esame:
a) il “contributo a fondo perduto” previsto dal decreto-legge “Sostegni”, calcolato applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019; in tale ipotesi è riconosciuto anche il contributo “ulteriore” alle partite IVA attive al 26 maggio 2021;
b) il “contributo a fondo perduto”, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi. Esso è determinato, ove i beneficiari abbiano diritto al contributo di cui alla lettera a), applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. In tale ipotesi non è riconosciuto il contributo “ulteriore” per partite IVA attive al 26 maggio 2021;
c) il citato “contributo a fondo perduto” per partite Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario calcolato, ove i beneficiari non abbiano diritto a quello di cui alla lettera a), applicando il 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai “contributi a fondo perduto” contenute nel decreto “Sostegni” e nel provvedimento in esame.
Articolo 1-bis
Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da COVID-19
L’articolo 1-bis sopprime due disposizioni contenute nel D.L. n. 137/2020 e, in particolare:
Articolo 1-sexies
Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione
L’articolo rimodula i termini di versamento delle rate dovute, nel biennio 2020-2021, per alcuni istituti di pace fiscale.
In particolare, a specifiche condizioni, si considerano “tempestivi” i versamenti effettuati oltre termine relativi a:
Si considera “tempestivo”, tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a cinque giorni:
Articolo 4
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Viene disposta l’estensione del “credito di imposta per i canoni d locazione degli immobili ad uso non abitativo” anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il “credito d’imposta” spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle suddette imprese il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.
Articolo 4-ter
Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori
Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto.
L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Detti soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
Con decreto del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in argomento, sono stabilite le modalità di attuazione.
Articolo 7-bis
Misure a sostegno delle attività ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione
Sono introdotte delle modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 che stabiliscono che il credito, relativo al periodo d’imposta per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd Tax credit vacanze) sia utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del Decreto legislativo 23 maggio 2011 n.79).
È previsto, inoltre, che possano avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator istituito nello stato di previsione del Ministero per il turismo anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.
La norma istituisce, presso il Ministero per il turismo, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast.
Articolo 9-bis
Differimento della TARI
La disposizione proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.
Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 9-ter
Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli che adottano il regime di vantaggio, a quelli che applicano il regime forfetario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti.
Articolo 11-bis
Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta POS
È previsto un “credito d`imposta” pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002.
Il beneficio è destinato ad esercenti attività di impresa, arti o professioni che si siano dotati di strumenti di pagamento (POS) che garantiscano l`inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso che consentano di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all`Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Il “credito d’imposta” è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi relativi all`anno d`imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
La normativa prevede, inoltre, per il medesimo periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002, un ulteriore “credito di imposta” per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi.
Il “credito d’imposta” spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario nelle seguenti misure:
Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell`anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un “credito d`imposta” nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:
I citati “crediti d’imposta” sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
I “crediti d’imposta” non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.
Tali agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli “aiuti de minimis”.
Articolo 14
Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (rispetto al previgente 30 giugno 2021).
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2021 (rispetto al previgente 30 giugno 2021).
Art. 32
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
È modificato il comma 1, stabilendo che il “credito d`imposta” in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati spetti anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast.
Articolo 48-bis
Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti
È introdotto un “credito d`Imposta” in misura pari al 25% per le Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di atto livello.
Sono ammissibili al “credito d`Imposta” le spese sostenute, fino all`Importo massimo di 30.000 euro per ciascuna Impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per Il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all`approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Plano nazionale Industria 4.0.
Il “credito d`Imposta” non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell`Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), né rileva ai fini del rapporto all’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d`impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l`ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ed è utilizzabile solo in compensazione.
A cura di Francesco Bilancia