PREMESSA. Il contratto di lavoro a tempo determinato dà luogo ad un rapporto di lavoro che si caratterizza per la preventiva
determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato.
Il contratto a tempo determinato è ammesso, salvo nei casi in cui è espressamente vietato e salvo specifici limiti quantitativi.
APPOSIZIONE DEL TERMINE Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi, senza necessità di indicare preventivamente una motivazione. Condizione sine qua non è che trattasi del primo contratto a tempo determinato sottoscritto con il lavoratore.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a - esigenze temporanee e oggettive, estranee all`ordinaria attività;
b- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
c- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell`attività ordinaria.
In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l`altro, non può superare i 24 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell`ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
FORMA Il termine apposto al contratto a tempo determinato è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. In mancanza di un atto scritto, pertanto il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione.
DIVIETI DI APPOSIZIONE DEL TERMINE Ai sensi dell`art. 20, D.Lgs. n. 81/2015, è sempre vietata la stipulazione del contratto a termine:
1 - presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto
sia concluso:
• per provvedere alla sostituzione di lavoratoriassenti;
• per assumere lavoratori iscritti nelle liste dimobilità, o abbia una durata iniziale non superiorea tre mesi;
2 - per la sostituzione di lavoratori che esercitano ildiritto di sciopero;
3 - presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell`orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
4 - da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei suddetti divieti il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Specifiche deroghe ad alcuni dei principi sopra indicati sono state introdotte dal legislatore a seguito dell’emergenza pandemica.
LIMITI QUANTITATIVI Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, nonché in presenza di specifiche previsioni soggettive (ad esempio lavoratori con più di 50 anni di età, lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori), non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell`anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all`unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
PROROGA DEL TERMINE Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi nel limite massimo di 4 proroghe e, uccessivamente, solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all`ordinaria attività, ovvero
• di sostituzione di altri lavoratori;
• oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell`attività ordinaria.
In caso di violazione il contratto si trasforma incontratto a tempo indeterminato.
I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate esigenze.
La differenza fra proroghe e rinnovi contrattuali consiste nel fatto che si ha la proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Siamo in presenza del rinnovo quando l`iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto.
Il contratto può essere rinnovato solo a fronte di esigenze temporanee e oggettive, estranee all`ordinaria attività, ovvero di sostituzione di altri lavoratori oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell`attività ordinaria.
Da un punto di vista pratico diventa assolutamente difficile se non impossibile, fatta salva l’ipotesi dell’assunzione in sostituzione, rientrare nelle predette fattispecie.
TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO E PREVIDENZIALE Ai sensi dell`art. 25, D.Lgs. n. 81/2015, al lavoratore assunto a termine si applica il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Pertanto, al prestatore di lavoro a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell`impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli nquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
CRITERI DI COMPUTO Ai fini dell`applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base della effettiva durata dei rapporti di lavoro.
DIRITTO DI PRECEDENZA Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il lavoratore, chi nell`esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria al riguardo alcuna particolare manifestazione di volontà delle parti.
PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE: ULTIME NOVITÀ Considerata l`emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentita la possibilità, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali legali previste dalla “normale” normativa.
A cura di Giuseppe Contino