Di recente è entrato in vigore il D.Lgs n. 116/2020 che modifica il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell`Ambiente).
Evidenziamo alcune importanti novità, introdotte con le nuove disposizioni, di maggiore interesse per le imprese soprattutto manifatturiere (in particolare appartenenti al settore legno-arredo e tessile-moda), ma anche edili, impiantisti, manutentori, imprese di pulizia e giardinaggio.
Fino all`attuazione del nuovo sistema di tracciabilità, l`obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato con le attuali modalità cartacee.
Con il D.Lgs. 116/2020 già in vigore, sono esclusi dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
Viene istituito il “Registro nazionale dei produttori” in formato elettronico (REN), la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.
Inoltre, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dell’Associazione di Categoria che provvede ad annotare i dati con cadenza mensile. Dunque sono stati innalzati i limiti di produzione dei rifiuti per tutte le imprese che vogliono delegare la gestione dei registri alla propria associazione di categoria (nel nostro caso CONFARTIGIANATO SERVIZI COMO SRL).
Infine, viene modificato anche l`obbligo di conservazione dei registri e dei formulari dei rifiuti, che si riduce da cinque a tre anni.
Viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all`invio dello stesso al produttore.
Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l`unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Viene consentito che per quantitativi limitati che non giustificano l`allestimento di un deposito dove è svolta l`attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede - in alternativa al FIR - sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.
La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione.
Il documento di trasporto (DDT) deve attestare il luogo di effettiva produzione, la tipologia e quantità dei materiali, indicare il numero di colli o una stima del peso o volume, e il luogo di destinazione.
Precisiamo che il DDT è alternativo al formulario, e che dunque è sempre possibile continuare ad utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto, cosa che noi ci sentiamo di consigliare, per evitare possibili contestazioni in caso di controlli.
Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta sempre e comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un`attestazione di avvenuto smaltimento, sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno i dati dell`impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
Rifiuti Urbani
Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani.: in base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.
Nuova definizione di rifiuti urbani:
Inoltre, l’art 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.
Infine, facciamo presente che sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni a partire dal 26 settembre, devono essere gestiti come rifiuti.
Vengono riformulate le sanzioni sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 258)
Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione del MUD (entro il 16.06.2021).
Per chiarimenti, approfondimenti o informazioni sui nostri servizi alle imprese in materia di rifiuti, è possibile contattare Confartigianato Como, ufficio ambiente - Roberto Corti Tel. 031/316363 - mail r.corti@confartigianatocomo.it
A cura di Emanuela Tardiola