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CARTELLO ALLERGENI

Pubblicata il: 00-00-0000

ALLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARI


A seguito di numerose richieste pervenute su quanto in oggetto, riportiamo di seguito le indicazioni a suo tempo fornite sull’argomento da Confartigianato Alimentazione ricordando che il Ministero della Salute, avvalendosi della opportunità riconosciuta agli Stati membri dall’art. 44 del Regolamento UE 1169/2011, di poter adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili ai consumatori, ha pubblicato una nota di chiarimento, relativa a tali indicazioni per i prodotti forniti dalle collettività. Il chiarimento riguarda gli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering.
L‘operatore ha la facoltà di poter discrezionalmente decidere quale soluzione adottare per informare correttamente il consumatore tra quelle indicate nella circolare.
Potrà indicare direttamente nel menù o su un apposito registro o cartello la eventuale presenza della specifica sostanza allergenica in relazione alle singole preparazioni alimentari inserite, anche utilizzando mezzi informatici (compresi QR code, app per smartphone) pur se non in via sostitutiva.
In via alternativa può assolvere all’obbligo predisponendo una dicitura tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio" e collocandola in luogo ben visibile dal consumatore. In questo caso deve comunque essere presente un documento scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento deve essere letto/consegnato al personale che deve dare attestazione di averne preso visione.
Può anche fornire indicazione per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello con una dicitura del tipo: ``per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l `apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio".
In questo caso deve essere presente un documento scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento viene fatto leggere al cliente che ne chiede la consultazione.
L`operatore, nel predisporre la documentazione scritta è libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che ritiene più opportune, ma tali da consentire una informazione corretta al consumatore.
Ad esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni e rinviando ad una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, permetta di segnalare le preparazioni che rispettivamente le contengono.
Parimenti alla nota del Minsalute anche il MISE ha revisionato la bozza del DPCM relativamente ai prodotti alimentari non preconfezionati, prevedendo di lasciare libero l’operatore di individuare il supporto alternativo al cartello sul singolo prodotto per l’indicazione delle informazioni sugli allergeni.
Il testo non parla più di cartello unico ma in deroga dal cartello di cui sopra è consentito che l’elenco degli ingredienti sia riportato, “anche in forma aggregata” (e questo sarebbe il riferimento al cartello unico) su specifico supporto, che può essere anche digitale, purché sia “direttamente consultabile dal consumatore” e le indicazioni degli allergeni “siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita”.
Per cui si ritiene che l’uso del cartello unico possa continuare a sussistere, ove possibile, in quanto lo stesso deve essere opportunamente integrato in modo che le informazioni relative alla presenza delle sostanze allergeniche siano indicate per singolo prodotto.
Nel caso in cui queste sostanze fossero scarsamente presenti nei prodotti il cartello unico sarebbe sufficiente a riportare le loro indicazioni, mentre nel caso in cui le stesse fossero più diffuse si potrebbe ricorrere per maggiore chiarezza ad un altro strumento (es. allegato, schema, registro etc.) richiamato nello stesso cartello unico e quindi correttamente segnalato al consumatore.
Alleghiamo alla presente i due documenti che riteniamo possano essere adottati, con le opportune modifiche relative alla tipologia di prodotti, per il rispetto della normativa.
Con l’occasione cordiali saluti.

ALLEGATI

 Allegato 1     Allegato 2