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BONUS ENERGIA: AL VIA LA COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI NEL 2022

Con provvedimento del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione relativa all’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione all’acquisto di prodotti energetici (in particolare energia elettrica e gas).

I beneficiari dei crediti d’imposta, maturati nel 2022, per l’acquisto dei prodotti energetici devono inviare, entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il modello consente di comunicare i crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici di seguito richiamati:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;

La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, direttamente dal beneficiario dei crediti d’imposta oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Nel caso di scarto, eventuali comunicazioni potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

La comunicazione può essere inviata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 come pure nel caso in cui il credito sia stato ceduto.

In assenza di comunicazione, eventuali crediti non usufruiti, non potranno più formare oggetto di compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023. Da tale data, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.


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