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GREEN PASS. PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO DI ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DAL 15 OTTOBRE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì il decreto Legge 21 settembre 2021 n.127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

in sintesi i punti salienti del Decreto, nell`ambito del rapporto di lavoro e della sicurezza ni luoghi di lavoro:

Con Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021 è stato stabilito l’obbligo , dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass anche per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, al fine di accedere ai luoghi di lavoro. 

IL CAMPO DI APPLICAZIONE NEL SETTORE PRIVATO

La norma prevede l’obbligo per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni.

Restano esclusi solamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il decreto facendo riferimento 'a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato' ricomprende di fatto nell`obbligo di green pass sia i lavoratori subordinati sia i lavoratori autonomi. 

CHI EFFETTUA I CONTROLLI

Per i lavoratori dipendenti sarà il datore di lavoro (o suo delegato) ad effettuare le verifiche sul possesso del green pass, mentre per i lavoratori autonomi necessiteranno chiarimenti da parte del Governo su chi sarà legittimato a richiedere l`esibizione del green pass.

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro dovranno assicurare il rispetto dell`obbligo di possesso ed esibizione del green pass definendo le modalità operative per l`organizzazione delle verifiche, da eseguire anche a campione e, preferibilmente, al momento dell`accesso nei luoghi di lavoro. Entro il medesimo termine dovranno individuare e comunicare i soggetti incaricati dell`accertamento delle eventuali violazioni.

Per i lavoratori 'esterni' la verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le verifiche saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021 che ha istituito l`applicazione mobile 'VerificaC19'.

 COSA SUCCEDE A CHI NON HA IL GREEN PASS

I lavoratori che non saranno in possesso del green pass, o che ne saranno privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza il diritto alla corresponsione della retribuzione o di altro compenso ed emolumento.

Avranno comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza conseguenze di natura disciplinare.

Per le imprese con meno 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta, fermo restando il limite del 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza).

QUALI SONO LE SANZIONI

  • per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro (in tal caso il datore di lavoro avrà la possibilità anche di procedere disciplinarmente nei confronti del lavoratore),
  • per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Sono auspicabili ad ogni modo interventi immediati chiarificatori da parte dei ministeri competenti, al fine di rendere effettivamente applicabile la norma che ad oggi contiene numerose criticità nell’attuazione concreta ed operativa.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

L’OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.

Il cosiddetto GREEN PASS, quindi, sarà necessario per svolgere qualunque attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, tirocinanti, stagisti, ecc.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde COVID19 è necessario per accedere ai luoghi di lavoro, ed è previsto anche per i lavoratori esterni (ad es. addetti pulizie, manutentori, ecc.).

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

Il datore di lavoro può essere sanzionato per mancata adozione delle misure di cui sopra.

Il decreto prevede, inoltre, che il personale “se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass”.

Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, ‘dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021’.

Per quanto riguarda il costo dei tamponi, il decreto “prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati, come definito in un protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. Quindi i prezzi calmierati prevedono € 15 per un tampone rapido per gli adulti, 8 € per i minori.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione”.

Sarà nostra cura informarvi non appena dovessero essere forniti chiarimenti o ulteriori indicazioni in merito.

Il decreto definitivo è stato pubblicato il 23 settembre sulla gazzetta ufficiale, di seguito riportiamo il link per una lettura del testo integrale lo trovate al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/21/226/sg/pdf).

In allegato la Gazzetta Ufficiale del 21 settembre con il Decreto 127.

Allegati


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